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Sentenza — n. 5840/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for insufficient motivation of sentence increase in continued offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's execution order regarding Alberto Testa's continued offense sentence due to inadequate reasoning. Testa argued the increase was arbitrary and violated statutory minimums, while the prosecution requested dismissal. The Court held that the judge failed to specifically justify the increase for the satellite offense, merely citing drug weight without explaining the proportional calculation required by law.

Regesto Legislator

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Art. 74, 73, 80 d.P.R. n. 309/1990; Art. 81 c.p.: The execution judge must distinctly motivate the penalty increase for each satellite offense to ensure proportionality and prevent material cumulation of sentences.

Parole chiave

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continued offense execution judge penalty increase insufficient motivation proportionality principle drug trafficking sentencing review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Corte d'appello di Roma, in data 22/02/2018, irrevocabile il 27/11/2018, per il reato di cui all'art. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 3,4 legge n.
Legge n. 146 del 2006
309 del 1990 e 3,4 legge n. 146 del 2006 (pena inflitta, come determinata con ordinanza 13/11/2019, undici anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in venti anni, un mese e dieci giorni di reclusione.
Art. 81 comma 2 c.p.
in misura sensibilmente distante dal minimo fissato dall'art. 81 comma 2 cod.
Art. 81 comma 4 c.p.
in misura sensibilmente distante dal minimo fissato dall'art. 81 comma 2 cod.
Art. 99 comma 4 c.p.
pen, dal momento che come emerge dall'esame del casellario giudiziale, il Testa è stato ritenuto recidivo ex art. 99 comma 4 cod.
Art. 31 c.p.
art. 81 comma 2 cod. pen
in misura sensibilmente distante dal minimo fissato dall'art. 81 comma 2 cod. pen.
art. 99 comma 4 cod. pen
pen, dal momento che come emerge dall'esame del casellario giudiziale, il Testa è stato ritenuto recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen.
art. 99 comma 4 c.p
Il ricorso è fondato in relazione al primo profilo di censura sollevato in ricorso, mentre, con riguardo al secondo aspetto, se ne rileva la sostanziale irrilevanza, in quanto, come anche osservato dal Procuratore Generale nel suo parere, la affermazione della sussistenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 7930 del 1995
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018
201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv.
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti
Corte Costituzionale n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TESTA ALBERTO nato a ROMA il 04/12/1963 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di Alberto Testa diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con due sentenze emesse da:

1) Corte di appello di Genova, in data 05/11/2015, irrevocabile il 10/11/2016, per il reato di cui all'artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (pena inflitta undici anni, un mese e dieci giorni di reclusione);

2) Corte d'appello di Roma, in data 22/02/2018, irrevocabile il 27/11/2018, per il reato di cui all'art. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e 3,4 legge n. 146 del 2006 (pena inflitta, come determinata con ordinanza 13/11/2019, undici anni di reclusione), rideterminando la pena complessiva in venti anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ricorre Alberto Testa per mezzo del difensore, Avv. Daniel Giudice, che censura, con un unico, articolato motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte territoriale. 2.1. Sotto un primo profilo il ricorrente si duole del fatto che il G.E abbia stabilito l'aumento per il reato di cui alla sentenza sub 2. in misura sensibilmente distante dal minimo fissato dall'art. 81 comma 2 cod. pen. ed in misura molto maggiore di quella stabilita dal Giudice della cognizione per i reati satellite contestati a coimputati. 2.2.

Secondariamente il ricorrente osserva come abbia errato il Tribunale nel richiamare l'art. 81 comma 4 cod. pen, dal momento che come emerge dall'esame del casellario giudiziale, il Testa è stato ritenuto recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. solo successivamente alla commissione del reato di cui alla sentenza sub 1; conseguentemente il G.E. non era vincolato all'osservanza del limite di aumento minimo per la continuazione di cui all'art. 81 u. c. cod. pen., limite dal quale peraltro si discostava arbitrariamente.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Antonio Balsamo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La Difesa ha depositato memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo profilo di censura sollevato in ricorso, mentre, con riguardo al secondo aspetto, se ne rileva la sostanziale irrilevanza, in quanto, come anche osservato dal Procuratore Generale nel suo parere, la affermazione della sussistenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 c.p. non ha avuto una incidenza determinante sulla determinazione della pena del reato satellite, avendo il G.E. operato un aumento per il reato satelliteperiore a quello di 1/3.

2. L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad.individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez.

U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01). Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, riconosciuta la continuazione tra i reati, ha ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza sub 1) -, stabilendo la pena da porre in aumento in relazione al reato di cui alla sentenza sub 2) in anni 9 di reclusione, in misura di poco inferiore rispetto alla pena inflitta dalla condanna più grave (anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione) e inferiore di poco meno di un quinto rispetto alla pena inflitta nel giudizio di cognizione (anni 11 di reclusione). Si tratta di una quantificazione che non è irrisoria né in termini assoluti né rispetto alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione, e che quindi doveva essere oggetto di specifica motivazione, con riferimento ai parametri legali che presiedono alla commisurazione della pena; nel caso di specie il Giudice dell'esecuzione si è invece limitato a genericamente riferirsi alla «gravità dei fatti accertati, trattandosi di importazione di circa 283 kg di cocaina», motivazione che si appalesa insufficiente ad esplicitare l'iter logico sotteso alla determinazione della pena in aumento, sì da consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito.

4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza 12/02/2018 della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugna