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Sentenza — n. 5837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court revokes its own inadmissibility ruling and appellate sentence due to defendant's death before final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General requested the annulment of an appellate sentence and the declaration of non-existence for a Cassation order declaring a criminal appeal inadmissible. The court found that the defendant died before the Cassation order was issued, rendering the legal proceedings void. Consequently, the court revoked its own inadmissibility order and annulled the final appellate sentence without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 150 cod. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The death of the accused before the final judgment dissolves the procedural relationship, requiring the court that issued the last binding decision to revoke it ex officio to prevent subsequent legal effects.

Parole chiave

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death of accused extinction of crime revocation of judgment inadmissibility order Cassation competence procedural dissolution ex officio duty disposizione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 150 cod. pen.
Art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Non sempre, infatti, il giudice che ha deliberato la sentenza è anche giudice dell'esecuzione, come chiarito dall'art. 665, commi 2 e 3, cod.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
pen.) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29494 del 7/5/2018, Devito e altri
Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che l'ha deliberata (in tal senso, Sez. 5, n. 29494 del 7/5/2018, Devito e altri, Rv.
Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, P.G. in proc. Caffiero
Sez. 6, n. 10199 del 9/3/2010, P.G. in proc. Iaconis
269865; Sez. 6, n. 10199 del 9/3/2010, P.G. in proc. Iaconis, Rv.
Sez. 1, n. 14509 del 5/3/2009, P.G. in proc. Lancioni
246541; Sez. 1, n. 14509 del 5/3/2009, P.G. in proc. Lancioni, Rv.
Sez. 6, n. 12841 del 7/3/2012, Nicefaro
pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (Sez. 6, n. 12841 del 7/3/2012, Nicefaro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sulla richiesta formulata dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di RIDOLFI Roberto, finalizzata ad ottenere la declaratoria di inesistenza dell'ordinanza n. 23192/23 emessa dalla CORTE DI CASSAZIONE per sopravvenuta morte dell'imputato; vista l'ordinanza emessa in data 14/06/2023, con la quale la CORTE D'APPELLO di ROMA si è dichiarata incompetente a provvedere sulla richiesta del P.G. e ha disposto la trasmissione degli atti alla CORTE DI CASSAZIONE, ritenuta competente; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dell'ordinanza n. 23192/23 emessa dalla CORTE DI CASSAZIONE e l'annullamento senza rinvio della sentenza resa in data 13/04/2022 dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di RIDOLFI Roberto, per essere il reato estinto per morte dell'imputato; procedimento a trattazione scritta. i

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 13 aprile 2022, la Corte di Appello di Roma applicava a Roberto RIDOLFI la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen. nella misura di due anni, cinque mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. Tale decisione diveniva irrevocabile in data 20 aprile 2023, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dalla Settima sezione penale di questa Corte di legittimità con ordinanza n. 23192 del 20 aprile 2023.

2. In data 10 maggio 2023, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma-Ufficio Esecuzioni Penali attestava che il condannato era deceduto il 31 marzo 2023, nelle more del giudizio di cassazione; per l'effetto, rilevava che avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione del reato per sopravvenuta morte del reo ai sensi dell'art. 150 cod. pen., ritenendo di dover individuare nella Corte di cassazione l'ufficio competente a pronunciarsi sull'inesistenza dell'ordinanza emessa, dalla Corte medesima, in data 20 aprile 2023; non potendo, peraltro, il suo Ufficio, in sede di esecuzione, investire della questione direttamente la Corte di legittimità, il Procuratore suddetto formulava istanza alla Corte di Appello di Roma affinché dichiarasse la propria incompetenza funzionale con conseguente trasmissione degli atti alla Suprema Corte.

3. La Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 14 giugno 2023, in conformità a quanto osservato dalla Procura Generale territoriale, rilevava che erroneamente era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal RIDOLFI, essendo quest'ultimo già deceduto al momento della pronuncia di inammissibilità e, per l'effetto, dichiarava la propria incompetenza in ordine alla pronuncia sull'inesistenza dell'ordinanza di inammissibilità emessa in data 20 aprile 2023, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso nel senso che venga dichiarata l'inesistenza dell'ordinanza emessa il 20 aprile 2023, in sede di legittimità, nei confronti del RIDOLFI - essendo tale pronuncia intervenuta dopo la morte del ricorrente - e che venga annullata senza rinvio la sentenza n. 4306/2022 emessa in data 13 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Roma per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti che Roberto RIDOLFI è deceduto in data 31 marzo 2023, prima, cioè, che la Settima sezione di questa Corte, con ordinanza n. 23192 del 20 aprile 2023, dichiarasse inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma in data 13 aprile 2022. ▪ a, La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che l'ha deliberata (in tal senso, Sez. 5, n. 29494 del 7/5/2018, Devito e altri, Rv. 273330;

Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 10199 del 9/3/2010, P.G. in proc. Iaconis, Rv. 246541; Sez. 1, n. 14509 del 5/3/2009, P.G. in proc. Lancioni, Rv. 243147). Non sempre, infatti, il giudice che ha deliberato la sentenza è anche giudice dell'esecuzione, come chiarito dall'art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Nel caso di specie, da tanto consegue l'attribuzione della relativa competenza a questa stessa Corte di cassazione, piuttosto che al giudice di merito che pur sarebbe chiamato a svolgere le funzioni di giudice dell'esecuzione del procedimento (ai sensi del citato art. 665, comma 3, cod. proc. pen.) e, ciò, nonostante l'inoppugnabilità dei provvedimenti di questa Corte al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Si tratta, infatti, di rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione che esclude il determinarsi di successivi effetti giuridici di sorta. Al riguardo, è stato affermato che la Cassazione che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen, in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (Sez. 6, n. 12841 del 7/3/2012, Nicefaro, Rv. 252562).

2. Revocata l'ordinanza n. 23192/23 emessa il 20 aprile 2023 dalla Settima sezione penale di questa Corte nei confronti di Roberto RIDOLFI, va, quindi, annullata senza rinvio la sentenza pronunciata in data 13 aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza n. 23192/23 emessa il 20 aprile 2023 dalla Settima sezione penale di questa Corte nei confronti di RIDOLFI Roberto e, per l'effetto, O u annulla senza rinvio la sentenza pronunciata in data 13 aprile 2022 dalla Corte di "Il Appello di Roma per essere il reato estinto per morte dell'imputato. • Così deciso in Ro