Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty quantification issue is precluded by prior judgment on plea deal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner's complaint regarding penalty quantification was already resolved by a prior judgment on the plea deal. The petitioner argued that the execution judge erred in applying a higher sentence than previously agreed, but the Court found the matter precluded by the binding effect of the earlier decision. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded in law, and the petitioner was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 666, 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 137, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the quantification of a penalty in a plea deal execution judgment is inadmissible if the issue of the plea deal's validity and correlation has already been definitively settled by a prior judgment on the plea deal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea deal execution judgment penalty quantification error res judicata preclusion continuation of crimes errore nella commisurazione della pena rettificazione della decisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
208/15, pena base anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 540,00, ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione; aumentata ex art. 81 cpv.
Art. 137, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Preme sottolineare che tale pronuncia ha affermato che «secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
622/2014, applicarsi, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 28608 del 17 maggio 2023 della Settima Sezione della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FURCHI' MIRKO nato a VIBO VALENTIA il 14/12/1993 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Mirco FURCHI', osservando che la doglianza, formulata dall'istante, circa il difetto di correlazione tra la "richiesta" e la "sentenza" di patteggiamento, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 28 ottobre 2020 (irrevocabile il 17 maggio 2023), avrebbe dovuto essere veicolata quale motivo di ricorso per cassazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Francesco De Luca, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 666, 671 cod. proc. pen., 81, cpv., cod. pen. e 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., nonché "errata quantificazione della pena per effetto della richiesta di patteggiamento in continuazione tra i reati oggetto della sentenza n. 622/2014 già passata in giudicato e quelli di cui ai procedimenti n. 1786/2015 R.G.N.R. - 827/2017 R.G. Trib., al quale successivamente sono stati riuniti il proc. pen. n. 369/2014 R.G.N.R. - 385/2015 R.G.

Trib. e il proc. pen. n. 5934/2013 R.G.N.R. - 208/2015 R.G. Trib.". In sintesi, il ricorrente si duole che il giudice dell'esecuzione, adito quale giudice competente a "correggere l'errore commesso dal giudice di primo grado nel calcolo della pena", abbia erroneamente ricondotto l'oggetto della sua richiesta a una questione di difetto di correlazione tra istanza e sentenza di patteggiamento. L'errore contestato al giudice della cognizione sarebbe stato quello di aver applicato una pena "ulteriore" rispetto a quella oggetto di una precedente sentenza di patteggiamento passata in giudicato (n. 622/2014).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Per un più preciso inquadramento del caso, va premesso: - che, con istanza in data 30 settembre 2020, Mirco FURCHI', imputato nei tre procedimenti riuniti n. 1786/2015 R.G.N.R., n. 369/2014 R.G.N.R. e n. 5934/2013 R.G.N.R., aveva chiesto, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti sub iudice e quelli giudicati con la sentenza n. 622/2014, applicarsi, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di 2 anni, 5 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa;- che il Pubblico ministero aveva apposto il proprio consenso in calce all'istanza; - che il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza resa in data 28 ottobre 2020, aveva accolto in toto l'istanza del FURCHI', determinando la pena come segue: "ritenuta più grave l'ipotesi di cui al procedimento n. R.G.N.R. 369/14 - R.G.T. 208/15, pena base anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 540,00, ridotta per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione; aumentata ex art. 81 cpv. c.p. ad anni tre e mesi sette di reclusione ed euro 450,00 di multa, in relazione sia ai reati di cui ai capi 2) e 3) sia al reato di cui all'art. 624 bis, co. 1 e 3 e 625 co. 1 nn. 2 e 7, giudicato con la sentenza n. 622/14 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 8.5.2014, ridotta per la scelta del rito fino alla misura finale" (di anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 300,00 di multa, n.d.e.).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il giudice della cognizione ha ratificato l'accordo tra le parti applicando esattamente la pena da costoro concordata, con sentenza sulla quale si è, ormai, formato il giudicato per effetto della intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione pronunciata con ordinanza della Settima Sezione di questa Corte n. 28608 del 17 maggio 2023. Preme sottolineare che tale pronuncia ha affermato che «secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», ed ha rilevato che «nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la errata quantificazione della pena che invece, secondo quanto riportato nella stessa sentenza, appare del tutto conforme a quella concordata».

4. Del tutto correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dall'interessato nei termini prima precisati. Conseguentemente, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in quanto manifestamente infondato in diritto per avere ad oggetto una questione ormai preclusa dal giudicato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il