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Sentenza — n. 5831/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses criminal liability for driving without a license after an oral warning, ruling it insufficient for the offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the lower court's conviction of Astolfi Massimiliano for driving without a license following an oral warning from the Questore. The defendant argued that an oral notice is merely an administrative act and does not constitute the preventive measure required by the statute. The court agreed, holding that only a formal, definitive preventive measure limits personal freedom and thus triggers criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 2 d.lgs. n.159/2011; Art. 73 d.lgs. n.159/2011: An oral warning from the Questore does not constitute a preventive measure under the law and therefore does not give rise to criminal liability for driving without a license.

Parole chiave

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driving without license oral warning preventive measure criminal liability administrative act personal freedom Cassation annulment infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 2 d.lgs. n.159/2011
3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs.
Art. 3 comma 4 d.lgs. n.159/2011
3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs.
Art. 73 d.lgs. n.159/2011
Con dette decisioni di merito, Astolfi Massimiliano è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 36857 del 3.2.2023
Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASTOLFI MASSIMILIANO nato a PESCARA il 24/09/1980 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2023 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato, nei confronti di Astolfi Massimiliano, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara. Con dette decisioni di merito, Astolfi Massimiliano è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n.159 del 2011, per aver condotto - in data 21 giugno 2020 - un autocarro, in epoca posteriore alla revoca prefettizia della patente di guida ed alla ricezione dell'avviso orale del Questore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Astolfi Massimiliano. Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice. 2.1 Secondo il ricorrente, la disposizione incriminatrice non può trovare applicazione in presenza - a monte - di un avviso orale del Questore, essendo evocata, quale presupposto della rilevanza penale del comportamento, l'emissione di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo. Tale non sarebbe l'avviso orale, trattandosi di provvedimento amministrativo.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che nel caso in esame, come risulta dai contenuti delle decisioni di merito, il provvedimento emesso dal Questore è un avviso orale 'semplice' (art. 3 comma 2 digs. n.159 del 2011), e non rafforzato (art.3 comma 4). Da ciò deriva, secondo il recente orientamento, condiviso dal Collegio, espresso da Sez. I n. 36857 del 3.2.2023, la insussistenza del reato : non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che essa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, posto che questo, in assenza della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. citato, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il