Italian Court dismisses appeal against conviction for staying in Italy after expulsion without invoking minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Hamza Charkaoui's appeal against a Milan Peace Judge's conviction for remaining in Italy without justification after an expulsion order. The defendant argued that the crime lacked particular minor tenacity under Article 34 of D.Lgs. 274/2000, claiming the state of detention and lack of social integration should preclude prosecution. The court found the appeal unfounded because the lower judge correctly applied the exclusion criteria, noting the defendant's detention status and lack of will to reintegrate into society as valid reasons for not applying the minor offense exception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; The court established that the exclusion of criminal proceedings for particular minor tenacity does not apply when the defendant is in detention and lacks the will to integrate into the host society.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHARKOUI HAMZA (CUI 04WDJPN-05MX8E) nato il 01/05/1991 avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Milano dichiarava Hamza Charkaoui colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l'imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 26 febbraio 2019.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Hamza Charkaoui, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con tali motivi, egli denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza in relazione al mancato accoglimento da parte del giudice dell'istituto di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
3. Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere Itnar~él infondati, quindi, meritevoli di una dichiarazione iel'inarrtm-tsc-s-ibiriràt 4L ot-P 2. Le censure dedotte, sia per la violazione di legge che per il vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 a particolare tenuità del fatto può essere considerata ove sia emersa l'esiguità, rispetto all'interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato,/dalla dccasionalità della violazione, dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.
Il provvedimento impugnato, sia pure con motivazione sintetica, spiegatcon ragionamento congruo e immune da illogicità manifesta, la non applicabilità dell'istituto invocato a causa dello stato di detenzione dell'imputato, considerato dal Giudice "indice i carenza di volontà di integrarsi nel tessuto sociale del Paese ospite", Aen a e siano—si-a-ti- addotti elementi ulteriori a sostegno di una diversa valutazione. F 3. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere~_ rigettato, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali