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Sentenza — n. 5821/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding special surveillance violation, reducing sentence to one year six months.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment solely regarding the sentencing portion while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that the court failed to adjust the penalty after the underlying contravention was extinguished by prescription and incorrectly assessed the subjective intent behind the violations. The court held that the lower court correctly applied the general intent required for the crime of violating special surveillance obligations and properly denied generic mitigating circumstances due to the criminal context and lack of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 133 cod. pen.: The crime of violating special surveillance obligations requires only general intent, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge highlights the criminal context and lack of repentance without needing to consider every favorable element.

Parole chiave

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special surveillance obligations general intent requirement generic mitigating circumstances prescription of contravention sentencing reduction violation of access rules criminal context assessment controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
pen., la violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il relativo vizio motivazionale sulla sua ritenuta sussistenza essendosi trattato di condotte occasionali e non di violazione voluta delle prescrizioni.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt.
Art. 546, 533 e 125 cod. proc. pen.
Art. 650 cod. pen.
159 del 2011 e dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. • /4Jerne, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, l'imputato si accompagnava in più occasioni con soggetti pregiudicati e non portava con sé la carta di permanenza.
Art. 8, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs.
Art. 133 cod. pen.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 650 cod. pen
159 del 2011 e dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
(Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, Di Lauro
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNELLI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/03/1978 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena, escludendo l'aumento per la continuazione. Inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di Appello di Napoli confermava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, ossia nella parte in cui era stato condannato Alessandro Giannelli alla pena di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. • /4Jerne, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, l'imputato si accompagnava in più occasioni con soggetti pregiudicati e non portava con sé la carta di permanenza.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Alessandro Giannelli, con rituale ministero difensivo, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 546, 533 e 125 cod. proc. pen., in relazione all'omesso adeguamento del trattamento sanzionatorio a seguito della dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 650 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e il relativo vizio motivazionale sulla sua ritenuta sussistenza essendosi trattato di condotte occasionali e non di violazione voluta delle prescrizioni. Con il terzo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione di legge processuale in relazione al mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento della pena nei minimi edittali.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla rideterminazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Solo il primo motivo di ricorso risulta essere fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, come la Corte di appello abbia parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere in relaziona al reato di cui all'art. 650 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando nel resto ma senza rideterminare la pena finale. Va, quindi, tenuto conto del calcolo espresso nella sentenza di primo grado ove la pena era stata così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, anni 1 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni 2 e mesi 3 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con l'art. 650 cod. pen. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito a anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.

Eliminato il reato di cui all'art. 650 cod. pen., già posto in continuazione, la nuova pena può essere ricalcolata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. in anni 1 e mesi sei di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, anni 1 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni 2 e mesi 3 di reclusione, ridotta per il rito a anni 1, mesi 6 di reclusione.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, infatti, premesso che, in tema di misure di prevenzione personali, integra il delitto previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 ogni comportamento in violazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 8, comma 6, d.lgs. cit. (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612) e che, per integrare tale delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, è sufficiente il dolo generico ovvero la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di tali obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi ora richiamati senza incorrere nel vizio motivazionale dedotto. La sentenza impugnata specifica, infatti, la "pluralità degli incontri succedutisi in un lasso temporale concentrato", tra l'aprile e il settembre 2015, unitamente all'atteggiamento tenuto da alcuni dei pregiudicati (di cui uno fornisce generalità false), il cui profilo criminale era noto anche alle Forze dell'ordine e i luoghi prescelti che lasciavano presupporre un preventivo appuntamento (tra cui l'abitazione dello stesso imputato), senza che siano stati indicati, in sede di cognizione, elementi che potessero supportare una diversa ricostruzione del fatto.

4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento al contesto criminale di consumazione, alle modalità e circostanza del fatto indicative di notevole trasgressività e dalla totale assenza di resipiscenza. Tale motivazione risulta, con evidenza, escludere anche una pena contenuta nel minimo, come richiesta dal difensore anche nel ricorso qui trattato 5. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che si ridetermina in anni uno e mesi sei di reclusione, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni uno e mesi sei di rec