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Sentenza — n. 5530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order dismissing restitution request due to lack of specific reasoning and third-party standing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order dismissing the restitution request, ruling the decision lacked specific reasoning regarding prior instances and failed to address the applicant's third-party standing. The applicant, representing a company distinct from the convicted individual, argued the vessel was company property at the time of seizure, not the defendant's. The court held that the GIP must explicitly evaluate new factual elements and cannot dismiss a request merely as repetitive without examining if it relies on undiscussed facts or if the applicant was a proper party to the original confiscation judgment.

Regesto Legislator

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Art. 666, commi 1 e 2, 667, comma 4, 676, comma 1, cod. proc. pen.; A decision dismissing a restitution request must specifically evaluate new factual elements and cannot rely on vague assertions of repetition; third parties not involved in the original confiscation judgment retain the right to request revocation in execution proceedings.

Parole chiave

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restitution of confiscated goods lack of specific reasoning third party standing repetitive request exception confiscation execution proceedings azione di rivocazione del sequestro restituzione di beni nazionalizzati perdita dei diritti sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 666, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Nel dichiarare inammissibile l'istanza, il GIP avrebbe violato l'art. 666, comma 2, cod.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Tale disposizione costituisce riconoscimento, anche in relazione all'esecuzione penale, del principio sancito dall'art. 649 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020
In sostanza, ciò che rileva al fine di escludere l'inammissibilità della nuova istanza è che essa sia fondata su elementi di fatto o di diritto che, pur essendo proponibili, non siano stati dedotti o valutati dalla precedente decisione (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT, Rv.
Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETROVA GALYA SVETOSLAVOVA nato il 21/03/1988 avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 6 giugno 2023, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione dei beni sottoposti a confisca avanzata da Galya Svetoslavova Petrova, quale amministratrice unica e legale rappresentante della INFI LTD EOOD, proprietaria di detti beni.A fondamento della decisione di rigetto il GIP ha rilevato che si trattava di istanza «proposta già in svariate e numerose occasioni», ed altresì che si trattava di confisca definitiva.

2. Avverso tale provvedimento Galya Svetoslavova Petrova, a mezzo del difensore avv. Andrea Salustri, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, commi 1 e 2, 667, comma 4, 676, comma 1, cod. proc. pen., stabiliti a pena di nullità, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Nel dichiarare inammissibile l'istanza, il GIP avrebbe violato l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendo omesso di valutare gli elementi anche documentali addotti a fondamento dell'istanza e dai quali emergerebbe che, al momento dell'arresto e del sequestro del veliero sulla quale erano stati rinvenuti 100 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detta imbarcazione era di proprietà della società INFI LDT EOOD, della quale era amministratrice la Petrova e non già dell'imputato, Kaloyan Georgiev Ivanov, il quale ne aveva solo la detenzione materiale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, non avendo il giudice specificato quali fossero state le precedenti istanze presentate. La difesa rileva che la Petrova aveva presentato due istanze di restituzione dell'imbarcazione ben prima che la sentenza di patteggiamento divenisse definitiva. La prima, presentata il 10.2.2021 quando i beni erano sottoposti a sequestro, era stata rigettata dal Pubblico ministero; la seconda, in data 24.6.2022, era stata rigettata dal GIP, il quale, senza esaminare la documentazione prodotta dalla difesa, si era limitato a rilevare che, con sentenza in data 27.5.2022, era intervenuta la confisca dei beni.

Ebbene, il giudice dell'esecuzione non avrebbe raffrontato l'istanza al suo esame con quelle precedenti, omettendo di verificare che essa era fondata su elementi diversi rispetto alle precedenti, di cui non costituiva, pertanto, mera riproposizione. Con il terzo motivo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione delle norme sul contraddittorio. Pur a fronte di un'istanza non meramente reiterative di quelle già proposte, il giudice avrebbe omesso di fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., incorrendo in tal modo in una omissione sanzionata da nullità dagli artt. 178, lett.

c) e 180 cod. proc. pen. per violazione dei diritti di difesa.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere valutati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Essi sono fondati, con assorbimento delle restanti censure. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta di incidente probatorio già presentata e rigettata, determina l'inammissibilità della medesima. Tale disposizione costituisce riconoscimento, anche in relazione all'esecuzione penale, del principio sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione.

Tuttavia, nella fase esecutiva, l'effetto preclusivo del giudicato non è tale da impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero anche preesistenti o coevi, purché non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In sostanza, ciò che rileva al fine di escludere l'inammissibilità della nuova istanza è che essa sia fondata su elementi di fatto o di diritto che, pur essendo proponibili, non siano stati dedotti o valutati dalla precedente decisione (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, PMT, Rv. 279786 - 01).

Di tali principi non è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione nel caso in esame. La decisione impugnata, la quale si esaurisce in tre righe vergate a mano in calce all'istanza, non svolge argomentazioni a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva delle precedenti decisioni, limitandosi ad affermare in modo apodittico che l'istanza era stata proposta «già in svariate e numerose occasioni», senza tuttavia specificare di quali istanze si trattasse, né, soprattutto, argomentare le ragioni per cui la nuova richiesta doveva ritenersi fondata su elementi di fatto o di diritto già dedotti e valutati dai precedenti provvedimenti.

Pertanto, le conclusioni, cui perviene la decisione impugnata, non appaiono (L sorrette da adeguata motivazione e non sfuggono alla critica mossa dalla ricorrente che ne lamenta l'omissione.3. Il provvedimento impugnato incorre anche nel vizio di violazione di legge laddove giustifica il rigetto dell'incidente di esecuzione sulla definitività della confisca, disposta con sentenza divenuta irrevocabile. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163).

Nella specie, la ricorrente, legale rappresentante della società INFI LDT EOOD, ha fondato l'istanza di restituzione proposta in data 30.5.2023 sulla circostanza che, al momento dell'accertamento del reato e del sequestro, l'imbarcazione era di proprietà di detta società e non dell'imputato, producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione. Non risulta, né il provvedimento impugnato lo afferma, che la Petrova abbia rivestito la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Kaloyan Georgiev Ivanov, con la conseguenza che la statuizione di confisca in essa contenuta non precludeva all'odierna ricorrente di richiederne la revoca in sede esecutiva.

4. Dalle considerazioni esposte discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al GIP presso il Tribunale di Cagliari. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari - Ufficio GIP. Così deciso in Roma, nella cam