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Sentenza — n. 5526/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against detention orders for attempted murder and aggravated injuries, upholding strict custody measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5526/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging a first-instance order imposing prison custody for attempted murder and home arrest for aggravated injuries. The defense argued the defendants were trapped in a retaliatory situation, yet the court emphasized the extreme violence and unprovoked nature of the attack. Consequently, the court affirmed that the lower court's assessment of the danger of reoffending was legally sound and proportionate.

Regesto Legislator

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Art. 55 cod. pen.; Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The Court holds that when an attack involves extreme violence and the perpetrator acts with clear intent to kill, the court must apply the most severe custodial measure to prevent recidivism, rejecting arguments based on alleged provocation or lack of clear dolo.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere tentato omicidio dolo omicidiario pericolo di recidiva proporzionalità misura cautelare legittima difesa ordinanza di riesame indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 55 cod. pen.
Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 55 cod. pen. con riferimento all'art.
Art. 52 cod. pen.
con riferimento all'art. 52 stesso codice per carenza di dolo omicidiario.
Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Art. 94, comma 1-ter, d.lgs. 275/2010
art. 55 cod. pen
Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 55 cod. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 2, 111 Cost., 110, 575 cod.
art. 274 cod. proc. pen
Si sottolinea come l'ordinanza in esame non contenga l'esposizione dei gravi e concreti elementi indiziari in ordine all'esistenza nei confronti dell'indagata delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LUCIANO GIUSEPPE nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 07/12/1988 ESPOSITO CONCETTA nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 05/12/1994 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; tettetsentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato GUZZO Claudio conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Luciano e quella degli arresti domiciliari nei confronti di Concetta Esposito, in ordine al tentato omicidio di Francesco Leonetti (capo A) e alle lesioni aggravate dall'uso di arma in danno di Mario Esposito (capo B).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione Giuseppe Luciano. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 55 cod. pen. con riferimento all'art. 52 stesso codice per carenza di dolo omicidiario. Lamenta che il Tribunale del riesame di Napoli omette di considerare che dalle dichiarazioni de relato da Monica Esposito, rese, in sede di indagini difensive (prodotte in udienza dalla difesa), da Simona Maione, cognata di quest'ultima e delle persone offese, emerge che i due coindagati sono stati attirati in una trappola, in quanto, convinti da Monica Esposito a recarsi presso l'abitazione di quest'ultima e di Francesco Leonetti (con i quali vi erano dissapori per avere Luciano e Concetta Esposito rifiutato di rendere falsa testimonianza in favore di Leonetti), si sono trovati in inferiorità numerica, la porta di casa al loro ingresso fu chiusa a chiave e fu proprio Leonetti ad assumere un atteggiamento intimidatorio nei loro confronti e Mario Esposito ad aggredire per primo Luciano, il quale si sarebbe impossessato del coltello di Leonetti, riposto dallo stesso sul tavolo di casa per incutere timore agli indagati.

Secondo la difesa nei confronti degli indagati vi sarebbe stato un invito ritorsivo anche perché Luciano sarebbe stato visto accompagnarsi all'acerrimo nemico della Esposito e di Leonetti, Dragone, con cui questi ultimi avevano questioni economiche in sospeso. E questo contesto di contrasti reciproci, nel quale l'aggressione sarebbe stata provocata dalle persone offese, renderebbe plausibile la tesi difensiva di un eccesso colposo in legittima difesa. Rileva, infine, il difensore che non può essere condiviso l'assunto del Tribunale del riesame, secondo cui a far ritenere il dolo omicidiario, nonostante l'unicità delle coltellate inferte alle persone offese, concorrano la distanza ristretta tra le parti e l'intensità del colpo, in quanto detta distanza non sarebbe stata creata da Luciano ma provocata da Mario Esposito che aggrediva per primo Luciano e, poi, da Leonetti che si scagliava su Luciano in difesa del cognato. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentati violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzione nella ponderazione della misura, nonché abnormità e ultrapetizione dell'ordinanza. Ci si duole che il Tribunale del riesame abbia escluso gli arresti domiciliari in Parma di Luciano per i precedenti penali e per il pericolo di recidiva nei confronti delle stesse persone offese, senza considerare che i precedenti sono risalenti e tutti per delitti contro il patrimonio e senza motivare sull'insufficienza degli arresti domiciliari ancorché con braccialetto elettronico.

Si rileva che il provvedimento impugnato incorre nell'abnormità laddove effettua una valutazione sulla scelta difensiva in punto di rito che non compete al Tribunale del riesame.

3. Propone altresì ricorso per cassazione Concetta Esposito, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 2, 111 Cost., 110, 575 cod. pen. e difetto assoluto di motivazione. Ci si duole che il Tribunale del riesame si sia confrontato con le sole argomentazioni addotte dalla difesa di Luciano e non con la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna indagata, emergente dalle dichiarazioni, assunte in sede di indagini difensive, di Sonia Guerriero e di Francesco Dragone, la rilevanza delle ultime arbitrariamente limitata alla sola prova del rapporto di amicizia tra le parti.

Il Tribunale del riesame, ignorando le dichiarazioni di Sonia Guerriero, trascura, secondo la difesa, una circostanza fondamentale e in particolare che erano state le presunte persone offese a cercare per ben due volte la Esposito e Luciano, insistendo perché si recassero da loro, tanto che la prima si presentava in pigiama, a riprova che la volontà dei due non fu omicidiaria e che la donna non poteva essersi presentata con la spranga di ferro di cui si discute nell'ordinanza, peraltro mai rinvenuta sul luogo dei fatti. Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame ha ritenuto la condotta dell'odierna ricorrente non come mera connivenza, come ad' 2 suggerito dalla difesa, ma come concorso morale nel reato commesso da Luciano, senza spiegarne l'incidenza sul piano psichico dell'agente. 3.2.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 274, 275, 125, comma 3, cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione. Si evidenzia che il Tribunale del riesame discorre di negativa personalità e di violenza e spregiudicatezza dell'operato degli indagati, trascurando che non solo l'odierna ricorrente si è limitata ad assistere ai fatti in preda allo shock, ma si è altresì successivamente consegnata alle forze dell'ordine, a riprova dell'insussistenza di un pericolo, concreto e attuale, di recidiva. 3.3.

Col terzo motivo di impugnazione si rileva vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Si sottolinea come l'ordinanza in esame non contenga l'esposizione dei gravi e concreti elementi indiziari in ordine all'esistenza nei confronti dell'indagata delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1. Infondati sono i primi motivi di entrambe le impugnazioni. Il Tribunale del riesame, invero, muovendo proprio dalle dichiarazioni di Simona Maione, de relato da Monica Esposito, e comunque dalla circostanza che fosse stata quest'ultima a invitare gli indagati a recarsi a casa sua e di Francesco Leonetti, ove vi era anche Mario Esposito, ritiene che, anche a voler considerare nel patrimonio indiziario tali dichiarazioni, allo stato non confermate dal c.d. teste-fonte, la versione dei fatti fornita dalla suddetta non sarebbe in grado di scalfire il quadro indiziario a carico degli indagati.

Evidenzia, a tale riguardo, che resta in ogni caso certo che Luciano e la Esposito si recavano presso l'abitazione ove vi erano le persone offese, armati di coltello e di spranga, e che, a seguito di una lite sorta per un motivo non ancora accertato con chiarezza, Luciano accoltellava sia Leonetti che Mario Esposito. Rileva, invero, che detta versione non è in alcun modo capace di provare che gli indagati agivano a seguito di provocazione o per eccesso di legittima difesa, restando il fatto che erano armati e che questo è confermato anche dalle circostanze che la Esposito spontaneamente consegnava il coltello, fatto sparire in uno con la spranga, alla P.g. assumendosi la responsabilità di quanto accaduto, e che Luciano accoltellava Leonetti e Mario Esposito senza riportare alcuna ferita o contusione, e, dunque, senza che vi fosse alcun segno di un'aggressione subita da parte sua e dalla quale si voleva difendere.

In assenza, quindi, di elementi indiziari di un'avvenuta colluttazione tra le parti, tale da ingenerare dubbi sulla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, per avere, invero, riportato solo le persone offese gravi lesioni. Aggiunge che, del resto, sarebbe illogico pensare che Leonetti e Monica Esposìto avessero attirato gli odierni indagati con una scusa presso la loro abitazione, fornito loro l'arma appoggiandola sul tavolo e scatenato una violenta lite, correndo il rischio di riportare gravi lesioni o, peggio, di restare uccisi, il tutto per vendicarsi di una mancata falsa testimonianza in favore di Leonetti; e che, se è vero che la ragione scatenante della lite risulta ancora da accertare con chiarezza, è pure vero che risulta provato che gli indagati si recavano a casa delle persone offese armati, le aggredivano e Luciano accoltellava Leonetti e Mario Esposito attingendo il primo agli organi vitali e gridando al suo indirizzo "t'aggia accirerer".

Osserva, inoltre, il suddetto Tribunale che la zona attinta, in prossimità del cuore, la breve distanza tra aggredito ed aggressore e l'intensità del colpo inferto a Leonetti anche considerata la tipologia di arma utilizzata, supportano ulteriormente l'ipotesi del tentato omicidio, sorretto da dolo alternativo.' Con riguardo ai ruoli, specifica l'ordinanza impugnata che dalla ricostruzione dei gravi fatti non emerge alcun dubbio circa la fondatezza dell'accusa sia in relazione al capo A, che al capo B, con una ripartizione dei ruoli che vede Luciano autore materiale degli accoltellamenti e la Esposito concorrente morale con ruolo pienamente adesivo alla condotta del convivente.

Aggiunge che quest'ultima non può essere considerata mera connivente non punibile, essendosi recata a casa di Monica Esposito portando con sé una mazza in ferro e appena giunta essegWtosta sull'uscio della porta con fare provocatorio, contribuendo con tale atteggiamento a scatenare la lite, poi esitata nell'accoltellamento per cui si procede. Conclude col ritenere tale comportamento rientrante senza dubbio nell'ambito applicativo del concorso di persone, per il quale è sufficiente anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, capace di rafforzare l'intento criminoso dell'autore materiale e di fornire stimolo all'azione e un maggior senso di sicurezza a chi la intraprende.

A fronte di un iter motivazionale come quello appena riportato, non manifestamente illogico e giuridicamente corretto, sia sull'esclusione dell'eccesso colposo nella legittima difesa sia sul concorso morale dell'indagata, i primi motivi di entrambi i ricorsi, oltre a limitarsi a confutare genericamente la ricostruzione del dolo omicidiario e del concorso morale della Esposito, insistono sull'approfondimento - anche tramite le dichiarazioni di Dragone e della Guerriero - di quanto si sarebbe verificato prima della condotta incriminata. E non si confrontano, a tale riguardo, col nucleo motivazionale che evidenzia che se è vero che la ragione scatenante dell'aggressione risulta ancora da accertare con chiarezza, è anche vero che gli indagati, recandosi armati presso l'abitazione ove erano riunite le persone offese, le aggredivano.

Manifestando, in tal modo, la loro infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. 1.2. Infondati sono anche il secondo motivo del ricorso di Luciano e il secondo e terzo motivo del ricorso della Esposito, sulle esigenze cautelari e sulla sproporzione delle misure cautelari applicate. L'ordinanza di riesame, passando alla valutazione delle esigenze cautelari, valorizza l'estrema violenza e spregiudicatezza con le quali agivano gli indagati, recatisi a casa delle persone offese pronti ad aggredire ed usare violenza anche dinanzi ad eventuali testimoni, e rileva che il fatto che le ragioni scatenanti della lite non siano ancora del tutto chiarite, poi, rende ancora più incontrollabile e intenso il pericolo di reiterazione di condotte simili da parte dei suddetti.

Quanto alla scelta della misura cautelare da applicare, nel solco di quanto già evidenziato, ritiene adeguata e proporzionata per Luciano la più estrema delle misure custodiali e per la Esposito la misura auto- custodiale, osservando come sia inidonea a fronteggiare il pericolo di recidiva, alla luce della personalità negativa degli indagati come delineata, una misura non custodiale, che non impedirebbe loro di tornare a delinquere negli spazi di libertà lasciatigli dalla misura scelta. Quanto in particolare a Luciano, evidenzia che le modalità dell'azione e soprattutto la facilità con cui lo stesso accoltellava sia Leonetti che Mario Esposito rendono la misura auto-custodiale inidonea a tutelare il pericolo di recidiva ravvisabile nella specie, non essendovi ragione per ritenere che sarà capace di non violare le prescrizioni impostegli per commettere altri gravi delitti della stessa specie, anche nei confronti delle stesse persone offese.

Aggiunge, infine, che alla luce delle contestazioni mosse agli indagati, essendo allo stato imprevedibile un'eventuale scelta di rito alternativo da parte degli stessi, anche attestandosi sui minimi edittali e ponendo in essere nella portata minima gli aumenti per le circostanze aggravanti e l'eventuale continuazione, la pena sarà certamente e fisiologicamente superiore ai tre anni, nel rispetto del dettato dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tali essendo le argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza in esame in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata dal primo Giudice, i motivi di ricorso che, di contro, si limitano a confutarle e a insistere sulla sufficienza degli arresti domiciliari nei confronti di Luciano, nonché a tornare sul ruolo di mera connivente della Esposito e a ritenere non motivate le esigenze cautelari in relazione a quest'ultima, si rivelano infondati.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Giuseppe Luciano deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P. Q. M. z :14. 2 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 2 83 cnte processuali. • Manda all