Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order revoking suspended sentence where continued offenses constitute a single crime under Art. 164 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order revoking Luca Zanarini's suspended sentence. Zanarini argued the revocation was invalid because two prior convictions were legally merged into one continued offense, making the suspension applicable only once. The court agreed that when offenses are linked by continuation, they form a single crime, so the suspended sentence could not be revoked based on the existence of multiple distinct final judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 163, 164, 168 c.p.; When offenses are linked by continuation, the plural convictions are assimilated to a single crime, precluding the revocation of a conditional suspension of sentence based on the existence of multiple final judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of sentence continuation of offenses revocation of benefit single crime assimilation Art. 164 Penal Code GIP execution order Cassation annulment revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.
Art. 164 c.p.
Art. 168 c.p.
del Tribunale di Bologna non poteva essere revocata, dovendosi ritenere il beneficio concesso, considerata l'unificazione, una sola volta; e che erra il Giudice dell'esecuzione laddove ritiene sussistenti i presupposti ex art. 168, primo comma, n.
articolo 164 cod. pen
Va, invero, osservato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello
l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANARINI LUCA nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 09/02/1981 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/senkite le conclusioni del PG utifte-i-1-.tfrferrscrre Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Luca Zanarini con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bologna del 22/10/2015, irrevocabile in data 5/02/2016.

2. Avverso detto provvedimento Luca Zanarini, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva la difesa che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena muoveva dall'erroneo presupposto della sussistenza di due condanne a carico di Zanarini, una alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione del Tribunale di Bologna in data 19/11/2014, irrevocabile 1'11/12/2014, e l'altra alla pena di anni 2 di reclusione del G.u.p. del Tribunale di Bologna in data 22/10/2015, irrevocabile il 5/02/2016, trascurandosi che con la sentenza in ultimo menzionata è stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui a detta sentenza e i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna del 19/11/2014, irrevocabile il 22/10/2015, e rideterminata la pena finale complessiva in quella condizionalmente sospesa di anni due di reclusione.

Rileva che da ciò consegue che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bologna non poteva essere revocata, dovendosi ritenere il beneficio concesso, considerata l'unificazione, una sola volta; e che erra il Giudice dell'esecuzione laddove ritiene sussistenti i presupposti ex art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Zanarini con la sentenza sopra indicata per effetto della condanna di cui alla seconda sentenza sempre summenzionata.

Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va, invero, osservato che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352).

Nel caso in esame dagli atti allegati risulta che con la sentenza, in relazione alla quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, è stata applicata una pena in continuazione rispetto a quella di altra condanna del Tribunale di Bologna, per una pena complessiva rientrante nel limite edittale di cui all'art. 163 cod. pen. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, che risulta revocare la sospensione condizionale della pena sulla base di un presupposto errato, quale la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., deve essere annullata senza rinvio.

Si dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Così d