Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5524/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of defense rights due to vague notice of conditional sentence revocation hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Rosario Mazzamuto's appeal against an order revoking his conditional sentence suspension. Mazzamuto argued that the court notice failed to clearly specify the hearing's subject, violating his right to defense under Articles 178, 179, and 666 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the notice explicitly referenced the prior cassation ruling and the specific sentences involved, thereby reasonably informing the defendant of the proceedings' object without infringing on his rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178 c. 1 lett. c), 179, 666 c. 3 c.p.p.; The notice of a hearing for the revocation of a conditional sentence is valid if it explicitly references the cassation judgment annulling the suspension and identifies the specific sentences, ensuring the defendant is reasonably informed of the proceedings' object.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation right to defense court notice validity cassation appeal dismissal procedural fairness revoca della sospensione condizionale diritti della difesa restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 666, comma 3 c.p.p.
Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 666 cod. proc. pen
Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Mazzamuto al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZAMUTO ROSARIO nato a CATANIA il 28/12/1978 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di GROSSETOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/se,ntitc le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in relazione ad ordinanza del 27/04/2022 di accoglimento della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale di pene, ha revocato la sospensione condizionale della pena concesso nei confronti di Rosario Mazzamuto con le sentenze del Tribunale di Grosseto del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Rosario Mazzamuto, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole della carente indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. dell'oggetto del procedimento (revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'interessato stesso, non edotto del tema dell'udienza camerale. E si insiste sull'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La difesa di Mazzamuto presenta, altresì, memoria di replica alla requisitoria del P.g. insistendo sull'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l'impugnato avviso reca chiaramente, tramite il riferimento alla sentenza di annullamento di questa Corte ("Vista la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di Mazzamuto Rosario...."), l'indicazione che trattasi di procedimento consequenziale a tale pronuncia, relativa alla questione della revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a Rosario Mazzamuto con sentenze del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 17 novembre 2021, e del 19 gennaio 2021, irrevocabile il 17 aprile 2021.

D'altro canto, il ricorrente non allega alcun elemento da cui possa dedursi che, in concomitanza della citata pronuncia rescindente, ci siano state altre sentenze della Corte di cassazione nei confronti di Mazzamuto, con annullamento con rinvio innanzi al Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione, per cui potesse ingenerarsi confusione nei destinatari dell'avviso in esame. Deve, pertanto, ritenersi che detto avviso, sia pur laconico, abbia consentito ragionevolmente all'interessato di essere edotto circa l'oggetto del procedimento a suo carico e che conseguentemente non sia integrata alcuna violazione del diritto di difesa.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Mazzamuto al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1