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Sentenza — n. 5523/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order regarding mandatory revocation of probation, remanding for continuatio in executivis request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order revoking Enzo Nallo's suspended sentence, remanding the case solely to address the defense's request for continuatio in executivis. While the defense argued the revocation was discretionary and the court failed to evaluate their request, the Court clarified that revocation under Article 168 is mandatory for the execution judge. Consequently, the appeal was dismissed regarding the discretionary nature of revocation but allowed regarding the unaddressed procedural request.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: In cases of mandatory revocation of conditional sentence suspension, the execution judge must rule without discretion, and failure to address a specific defense request constitutes a violation of procedural rights requiring annulment.

Parole chiave

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conditional sentence suspension mandatory revocation continuatio in executivis execution judge duty procedural violation Cassation annulment Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
e omessa pronuncia in merito alla richiesta difensiva della continuazione in executivis; nonché violazione dell'art. 168 cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza del condannato proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza del condannato proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 168 cod. pen
e omessa pronuncia in merito alla richiesta difensiva della continuazione in executivis; nonché violazione dell'art. 168 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jaoundobi, Rv. 279053
pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jaoundobi, Rv. 279053).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NALLO ENZO nato a FONDI il 06/02/1956 avverso l'ordinanza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/senIlle le conclusioni del PG (±efto-H-difertser-e Letta la requisitoria del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata valutazione dell'istanza del condannato proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di Enzo Nallo il 5/06/1998 dal Tribunale di Siena, irrevocabile il 16/12/2000, per avere il suddetto riportato altra condanna, irrevocabile 1'11/04/2013, a pena detentiva per delitto (spaccio di stupefacenti) commesso nel quinquennio e precisamente ad ottobre/novembre 2005.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Enzo Nallo, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 666, 671 e 125 cod. proc. pen. e omessa pronuncia in merito alla richiesta difensiva della continuazione in executivis; nonché violazione dell'art. 168 cod. pen. e relativo vizio motivazionale. Si rileva, in primo luogo, che il difensore, con memorie ritualmente trasmesse, formulava istanza incidentale di applicazione dell'istituto della continuazione in executivis tra le sentenze del Tribunale di Trento del 4/10/2005 e della Corte di appello di Napoli del 3/10/2006, nonché tra le sentenze della Corte di appello di Napoli dell'8/11/2013 e del 22/06/2016.

Istanza, su cui la Corte di appello di Napoli non risulta essersi pronunciata. Osserva, inoltre, il difensore di avere fatto presente al Giudice dell'esecuzione che la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. è facoltativa; e che su tale deduzione la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il rilievo difensivo sull'omessa pronuncia da parte della Corte di appello di Napoli circa la richiesta incidentale di continuazione in executivis, che, come il Collegio ha avuto modo di riscontrare, risulta agli atti.

Infondata è, invece, la questione sulla revoca della sospensione condizionale della pena che, essendo ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., è obbligatoria per il Giudice dell'esecuzione e non, come invece si sostiene nel ricorso, facoltativa, essendo tale solo in sede di cognizione. Invero, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jaoundobi, Rv. 279053).

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli limitatamente alla invocata continuazione. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla invocata continuazione e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così decis