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Sentenza — n. 5521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Salerno court order revoking probation due to lack of specific statutory grounds and failure to consider prior revocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Salerno Tribunal's order revoking Antonio Calvanese's suspended sentence. Calvanese argued that a second suspension should have been granted because the cumulative penalty remained under two years, despite a prior revocation in 2021. The court ruled the original order was legally flawed because it failed to explicitly identify the specific legislative hypothesis for revocation and ignored the fact that a third suspension was already impossible.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164, 168 c.p.; The order revoking a conditional sentence suspension must explicitly identify the statutory hypothesis for revocation and cannot overlook the impossibility of granting a third suspension after a prior revocation.

Parole chiave

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conditional sentence suspension probation revocation cumulative penalties statutory hypothesis Cassation annulment sentencing guidelines prior revocation revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.
Assolutamente generica è, invero, l'ordinanza impugnata, che non individua l'ipotesi legislativa di revoca, ma si limita a fare leva sulle due successive condanne quando comunque il cumulo delle pene delle stesse rientra nei limiti stabiliti dall'art. 163 cod.
Art. 164 c.p.
e la terza sospensione condizionale della pena, non concedibile (diversamente dalla seconda che può essere concessa dal giudice della cognizione ove sussistenti i presupposti di cui all'art. 164, quarto comma, cod.
Art. 168 c.p.
art. 163 cod. pen
Assolutamente generica è, invero, l'ordinanza impugnata, che non individua l'ipotesi legislativa di revoca, ma si limita a fare leva sulle due successive condanne quando comunque il cumulo delle pene delle stesse rientra nei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALVANESE ANTONIO nato a BATTIPAGLIA il 13/05/1993 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sent-itc le conclusioni del PG uelit-e-i4-€44414scire Letta la requisitoria del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di Antonio Calvanese il 17/07/2012 dal Tribunale di Rimini, irrevocabile il 28/09/2012, per avere il suddetto nel quinquennio riportato due condanne di cui alle sentenze del Tribunale di Salerno, rispettivamente in data 12/05/2015, irrevocabile il 30/05/2015 (alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, per reati commessi il 6.3.2014), e in data 27/03/2018, irrevocabile il 13/11/2018 (alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, per reati commessi il 13.2.2013).

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Antonio Calvanese, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. La difesa rileva che a carico del suo assistito sussistono tre sentenze di condanna, la prima del 2012 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa, la seconda del 2015 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e infine la terza del 2018, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa; e che per quest'ultima fu disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Lamenta che la revoca di cui all'ordinanza impugnata è in violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., in quanto, essendo intervenuta la revoca della terza sospensione, il beneficio poteva essere concesso una seconda volta non superando la pena complessiva quella di anni due di reclusione. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato è il ricorso nei limiti di seguito specificati. Assolutamente generica è, invero, l'ordinanza impugnata, che non individua l'ipotesi legislativa di revoca, ma si limita a fare leva sulle due successive condanne quando comunque il cumulo delle pene delle stesse rientra nei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. e la terza sospensione condizionale della pena, non concedibile (diversamente dalla seconda che può essere concessa dal giudice della cognizione ove sussistenti i presupposti di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen., come nel caso di specie), risulta dagli atti allegati essere stata revocata con ordinanza del Tribunale di Salerno in data 2/11/2021.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma