Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5515/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance judgment for lack of reasoning on exemption from punishment due to minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court annulled the first-instance judgment solely regarding the defendant's request for exemption from punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The defendant argued the trial court failed to provide any reasoning on this specific request, while the prosecution classified the appeal as inadmissible. The court ruled that the omission of reasoning on the exemption request necessitated annulment and remittal for a new trial on that specific point.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must provide reasoning on requests for exemption from punishment based on minor offense; failure to do so requires annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
exemption from punishment minor offense lack of reasoning annulment and remittal Article 131-bis penal code procedural defect pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Iuvara, lamentando violazione di legge per assoluta assenza motivazionale in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 697 cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Giuseppe Iuvara, per quanto di interesse in questa sede, colpevole del reato di cui all'art. 697 cod.
Art. 23 d. I. n. 137 del 2020
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.
art. 697 cod. pen
Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita richiesta con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Iuvara, lamentando violazione di legge per assoluta assenza motivazionale in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IUVARA GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 30/09/1962 avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS con requisitoria scritta ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come appello; l'avv. M. Platania, per Iuvara, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Giuseppe Iuvara, per quanto di interesse in questa sede, colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere detenuto presso la propria abitazione una baionetta in assenza di denuncia all'autorità di P.S., e lo ha condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di euro 240,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Giuseppe Iuvara, lamentando violazione di legge per assoluta assenza motivazionale in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Mariella De Masellis, conclude per la qualificazione del ricorso come appello; l'avv. Maria Platania, per Iuvara, conclude per l'accoglimento del ricorso, rilevando che lo stesso non è per saltum trattandosi, invero, di sentenza inappellabile in quanto condanna alla sola pena dell'ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, dovendosi, altresì, osservare che non trattasi di ricorso per saltum, essendo non appellabile la sentenza impugnata in quanto condanna alla sola pena dell'ammenda. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, nel caso in esame, a fronte di esplicita richiesta con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 697 cod. pen. per la quale è intervenuta condanna, di tale causa di esclusione della punibilità da parte della difesa dell'imputato in sede di conclusioni, di cui si dà atto nell'epigrafe della sentenza, il provvedimento impugnato ha omesso qualsivoglia considerazione - anche implicita - in proposito. L'assenza, quindi, di motivazione, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa, Ufficio G.i.p.. Così deciso in Ro