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Sentenza — n. 5471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Petruzzelli inadmissible because the appellant formally withdrew the request on September 18, 2023. Petruzzelli had initially challenged a surveillance court order denying him probation and granting him home detention, arguing legal violations and lack of reasoning. The court ruled that the withdrawal created a lack of interest in the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request, creating a lack of interest in the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal lack of interest proceedings inadmissible appeal home detention order court costs award abbandono del procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRUZZELLI GIUSEPPE nato a Cerignola il 03/07/1955; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 12/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia; letta la memoria con la quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiestadi semilibertà ed ha ammesso Giuseppe Petruzzelli alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.. con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza in data 7 novembre 2013.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Francesco Santangelo, ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ed insistendo per l'annullamento della stessa rispetto al diniego dell'affidamento in prova.

3. In data 18 settembre 2023 Giuseppe Petruzzelli ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione, mediante dichiarazione da lui sottoscritta ed autenticata dal difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia allo stesso da parte del ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso