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Sentenza — n. 5470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of evidence severing mafia ties and no compensation paid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Alessandro Vega's appeal against the Palermo Supervision Tribunal's order denying probation measures. Vega argued he was not part of a mafia consortium and cited Constitutional Court rulings, but the court found no evidence proving severed ties with the Bagheria mafia or the impossibility of collaboration. The decision emphasized that the 2022 legislative reform requires a concrete assessment of reintegration and the absence of current or potential mafia connections, which Vega failed to demonstrate.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 47, 48 Ord. pen.: The new legislative framework mandates a discretionary evaluation of alternative measures, requiring strict cumulative indicators to overcome the presumption of maintained mafia ties, rather than treating such ties as an absolute bar to benefits.

Parole chiave

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probation measures mafia ties severance collaboration with justice Supervision Tribunal alternative sentencing reintegration assessment Cassation dismissal perseguimento penale in via sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis Ord. pen.
Invero, anche alla luce della nuova formulazione dell' art. 4-bis Ord. pen., introdotta con il d.l.
Art. 47 Ord. pen.
Art. 48 Ord. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
legge n. 199 del 2022
pen., introdotti con legge n. 199 del 2022, ed ha richiesto informazioni alla D.D.A.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VEGA ALESSANDRO nato a Palermo il 19/01/1976; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo dell' 11/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen., le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà avanzate da Alessandro Vega, con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Palermo in data 4 maggio 2020 per tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art.7 1.203/91. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non erano stati acquisiti elementi per escludere l'attualità di collegamenti del condannato con la famiglia mafiosa di Bagheria (tuttora attiva), nell'interesse della quale egli aveva agito e che, inoltre, non poteva escludersi l'esigibilità della condotta collaborativa nel caso di specie.

2. Avverso la predetta ordinanza Alessandro Vega, per mezzo dell'avv. Antonio Turrisi, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l' annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis, 47 e 48 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che non appartiene ad alcuna consorteria mafiosa e che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente escluso la ammissibilità delle richieste in assenza di una condotta collaborativa, nonostante quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.253/2019. Inoltre, il ricorrente evidenzia che il Tribunale di sorveglianza ha fondato la propria decisione anche sulla base delle informazioni inviate dalla D.D.A. con nota del 28 dicembre 2022, sebbene in essa non fossero stati indicati i concreti elementi in relazione ai quali era stata esclusa la rescissione dei legami del Vega con la criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, anche alla luce della nuova formulazione dell' art. 4-bis Ord. pen., introdotta con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, la domanda di misure alternative avanzata dal Vega risulta inammissibile non essendo stati acquisiti elementi a conferma della cesura dei legami con la criminalità organizzata, non avendo egli nemmeno sostenuto l'impossibilità od inesigibilità della propria collaborazione con la giustizia ed in assenza anche del risarcimento del danno alla persona offesa (neppure dedotto con l'impugnazione).

3. La novella del 2022 richiede, infatti, che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova 'regola iuris', e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso.

Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Palermo si è avvalso degli ampliati poteri istruttori previsti dal secondo comma dell'art. 4-bis Ord. pen., introdotti con legge n. 199 del 2022, ed ha richiesto informazioni alla D.D.A. di Palermo. Pertanto, il ricorrente — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione — suggerisce una (non consentita) lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese