Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to loss of interest after sentence completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had already completed his sentence before the appeal was filed. The applicant argued that the lower court failed to consider his economic hardship and omitted a non-recidivism assessment when rejecting home detention and probation. The court ruled that since the legal interest in the decision had vanished upon sentence completion, the appeal could not proceed without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible for lack of interest does not result in a conviction for costs or fines if the interest deficiency occurs at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA ROSARIO nato a Riesi il 18/11/1978; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 26/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare proposte da Rosario Marotta, con riferimento alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta pronunciata il giorno 2 febbraio 2021. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., poiché la condanna in esecuzione riguardava un reato tra quelli indicati nell'art.4-bis Ord. pen., mentre ha respinto quella di affidamento in prova escludendo la possibilità di formulare un giudizio di non recidivanza nei confronti del condannato.
2. Avverso la predetta ordinanza Rosario Marotta, con il patrocinio dell'avv. Antonio Gagliano, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell' art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen. per l'applicazione della detenzione domiciliare in luogo del richiesto affidamento in prova al servizio sociale. 2.2.
Egli lamenta l'omessa spiegazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa per l'acquisizione della relazione svolta dai servizi sociali utilizzando per la decisione, invece, unicamente i dati contraddittori ricavati dai certificati dei carichi pendenti e dando rilievo al mancato risarcimento del danno in favore delle vittime, senza tenere conto delle disagiate condizioni economiche del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Infatti, dalla certificazione D.A.P. acquisita agli atti risulta che il ricorrente il giorno 23 maggio 2023, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva presentato le istanze sopra indicate.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859). P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.