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Sentenza — n. 5288/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5288/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICCARELLO ANTONIO nato a FABRIZIA il 20/09/1967 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERO GAETA per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dì Vibo Valentia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CICCARELLO ANTONIO in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5288/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. Nazareno Latassa dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. CONSIDERATO IN DIRMO 1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro porto abusivo di armi riesame della carcerazione preventiva carcerazione di sicurezza carcerazione cautelativa ritiro della querela penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICCARELLO ANTONIO nato a FABRIZIA il 20/09/1967 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. PIERO GAETA per l'inammissibilità; letta la comunicazione pervenuta dal difensore. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, con ordinanza del 18/5/2023, depositata il 19/5/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 8/5/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dì Vibo Valentia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CICCARELLO ANTONIO in relazione ai delitti di cui agli artt. 23, comma 3, L. 110/1975 e 2 e 7 L. 895/1967.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.v 3. In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Piero Gaeta chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale l'avv. Nazareno Latassa dichiara di rinunciare alla discussione del ricorso in quanto la misura è stata revocata ed è venuto pertanto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. CONSIDERATO IN DIRMO 1. La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia alla discussione del ricorso, determina la carenza di intere§se all'impugnazione del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la pronuncia, in virtù della causa che la determina, non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il