Sentenza — n. 5286/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza formulata nell'interesse della Icogea s.r.I., volta ad ottenere il pagamento di un credito maturato, in relazione a forniture di gasolio, nei confronti della Serravalle Legnami s.r.I., sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione delibera su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore del terzo titolare di una garanzia reale su un bene oggetto di confisca di prevenzione, può essere proposto ricorso per cassazione non solo per violazione di legge, ma anche per tutti i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., compresi quelli relativi alla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 44784, del 23/09/2015, Rv. 265360 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO STEFANO QUALE RAPPRESENTANTE DI ICOGEA SRL nato a LECCE il 14/12/1964 avverso l'ordinanza del 13/02/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/s44~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza formulata nell'interesse della Icogea s.r.I., volta ad ottenere il pagamento di un credito maturato, in relazione a forniture di gasolio, nei confronti della Serravalle Legnami s.r.I., sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.
2. Il difensore di Stefano Esposito, amministratore unico della Icogea s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. In via preliminare, nel paragrafo "1" del ricorso, la difesa afferma l'ammissibilità in sede di giudizio di legittimità, pur trattandosi di procedimento di prevenzione, della proposizione di censura per vizio motivazionale, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e non solo per violazione di legge, perché il soggetto ricorrente è un terzo creditore nei confronti della società debitrice sottoposta a sequestro. 2.2.
Con il primo motivo, esposto nel paragrafo "2" del ricorso, la difesa, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta vizio di motivazione, con riferimento alla qualifica delle forniture rese dalla Icogea s.r.l. in favore della Serravalle Legnami s.r.l. Ad avviso della difesa, il giudice del merito avrebbe errato nell'affermare che le forniture di gasolio rese dalla Icogea s.r.l. non rientrano tra quelle indispensabili alla prosecuzione delle attività aziendali della Serravalle Legnami s.r.l. perché facilmente reperibili sul mercato. 2.3.
Con il secondo motivo, esposto nel paragrafo "3" del ricorso, la difesa lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la difesa osserva che la Icogea s.r.l. era in buona fede al tempo dello svolgimento del rapporto commerciale con la Serravalle Legnami s.r.I., ed è completamente estranea ai fatti illeciti contestati a quest'ultima. 2.4. Con il terzo motivo, esposto nel paragrafo "4" del ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione delibera su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore del terzo titolare di una garanzia reale su un bene oggetto di confisca di prevenzione, può essere proposto ricorso per cassazione non solo per violazione di legge, ma anche per tutti i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., compresi quelli relativi alla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 44784, del 23/09/2015, Rv. 265360 - 01).
In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, il ricorso della Icogea s.r.I., in veste di creditore della Serravalle Legnami s.r.l. e, quindi, di terzo con riferimento alla procedura, deve ritenersi ammissibile non solo con riguardo alle censure relative alla violazione di legge, ma anche con riferimento agli altri motivi di ricorso deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.
2. Il primo motivo, riguardante la motivazione del provvedimento ed esposto nel paragrafo "2" del ricorso, è fondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, fra i crediti che, sebbene sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto relativi a prestazioni - di beni o servizi - collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, rientrano le retribuzioni e gli oneri previdenziali dei lavoratori, i canoni di locazione, nonché i crediti relativi ai contratti di somministrazione e di fornitura di luce, gas, telefonia o, comunque, connessi all'oggetto dell'attività d'impresa (Sez. 3, n. 28467 del 10/09/2020, Rv. 280012 - 01). 2.2.
Nel caso concreto ora in esame, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza della Icogea s.r.l. ritenendo che le prestazioni che avevano determinato l'insorgenza del credito, relative a forniture di carburante, non rientrino fra quelle previste dall'art. 54-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, perché afferenti ad un prodotto facilmente reperibile sul mercato. In realtà, deve osservarsi che la mera fungibilità del bene e la sua reperibilità sul mercato non valgono, da sole, ad escludere l'applicazione della norma citata. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono con chiarezza elementi adeguati per le valutazioni finalizzate a stabilire se le prestazioni eseguite dalla Icogea s.r.I., nei confronti della Serravalle Legnami s.r.I., fossero connesse all'oggetto di quest'ultima e se possa escludersi la loro qualificazione come essenziali ai fini della prosecuzione dell'attività di impresa.
La motivazione del provvedimento, quindi, non risulta congrua e non consente di stabilire se le norme invocate siano state correttamente applicate.
3. In accoglimento del suddetto motivo, per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, da compiersi senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio, in sede di giudizio rescissorio, dovrà fornire congrua motivazione circa la sussistenza o l'esclusione delle condizioni per l'applicazione nel caso in esame dell'art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 159 n. 2011, verificando se, sulla base della natura dell'oggetto dell'attività d'impresa svolta dalla Serravalle Legnami s.r.I., la prestazione effettuata dalla Icogea s.r.l. possa definirsi essenziale ai fini della prosecuzione dell'attività della società sottoposta a sequestro. I restanti motivi di ricorso sono conseguentemente assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini prelimin