Italian Supreme Court corrects a material error in a criminal judgment regarding state-funded legal representation fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy ordered a correction to a prior criminal judgment that incorrectly ordered the defendant to pay fees for the civil party. The original judgment failed to account for the fact that the civil party had been granted state-funded legal representation in previous proceedings. Consequently, the court amended the decision to shift the fee liability to the state and specified the proper procedure for liquidation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: A material error in the operative part of a judgment regarding the allocation of costs for state-funded legal aid must be corrected by the court of last instance to ensure the proper party bears the expense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SERAFINI CLAUDIA nato a ROMA il 31/12/1965 nel procedimento a carico di: PETRELLA ANTONIO nato a CARLANTINO il 23/03/1949 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 21 dicembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 30239/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto da Petrella Antonio avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma del 13 dicembre 2022 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Serafini Claudia, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risulta commesso un errore materiale laddove si è disposta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, che in realtà aveva ottenuto nei gradi di meril:o l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il che avrebbe richiesto che alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa provvedesse il giudice di merito che aveva pronunciato la sentenza che si è resa irrevocabile con la sentenza di legittimità; ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.
P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 30239/2023 R.g. del 21 dicembre 2023 su ricorso di Petrella Antonio nel senso che laddove è scritto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Serafini Claudia, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge" sia scritto e letto "condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Serafini Claudia, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento emesso ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato ".
Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell'udienza del 21 dicembre 2023. Così deciso in Roma, il 30 gennai