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Sentenza — n. 5069/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's release and lack of interest in the proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had been released and the execution of the sentence suspended, creating a lack of interest in the proceedings. Although the appellant argued that the lower court misinterpreted the withdrawal of the criminal complaint as evidence of ongoing social danger, the procedural outcome was determined by the subsequent release. The Court ruled that the appeal must be dismissed without assigning costs or imposing a fine due to this procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the release of the convicted person and the suspension of sentence execution create a lack of interest in the proceedings.

Parole chiave

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lack of interest suspension of execution cassation inadmissibility release of prisoner procedural bar abbandono del procedimento per truffa sospensione di pena pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Enrico Cogo, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302
L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSO FEDERICO (RINUNCIANTE) nato a PIOVE DI SACCO il 04/02/1974 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Federico Rosso, volta alla revoca dell'ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 17/11/2021, che aveva dichiarato l'estinzione solo parziale della pena, di cui al cumulo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 17/02/2016, espiata dal condannato in affidamento in prova al servizio sociale.

2. Federico Rosso, a mezzo del difensore avv. Enrico Cogo, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità, nonché travisamento dei fatti, quanto alla sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale del ricorrente. La dichiarazione di esito negativo dell'affidamento in prova era basata sulla pendenza - a carico del ricorrente - di un processo per il reato di truffa, incardinato dinanzi al Tribunale di Padova; tale processo, però, si è concluso con l'emissione di sentenza di estinzione, per intervenuta remissione di querela. Risulta venuto meno, pertanto, il presupposto stesso della avversata revoca, non potendosi più formulare - a carico del condannato - un giudizio di perdurante pericolosità. Il Tribunale di sorveglianza ha invece travisato il valore della remissione della querela, giungendo a formulare un erroneo giudizio, in ordine alla di lui pericolosità sociale.

3. Il Procuratore generale non ha presentato requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente ha ritualmente rinunciato all'impugnazione, essendone intervenuta la scarcerazione in data 17/07/2023, ossia in pendenza del presente giudizio, come in effetti risulta dalla certificazione del DAP unita all'incarto processuale. Invero, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova ha emesso, nella data suddetta, decreto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anch'esso in atti, in ragione del fatto che questa Corte, con sentenza del 24/05/2023, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 13/09/2022, che aveva a sua volta disatteso l'opposizione avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale del 17/11/2021, di estinzione solo parziale della pena espiata in affidamento in prova.

Evidente appare dunque, indipendentemente anche dalla suddetta rinuncia, la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso; l'impugnazione, pertanto, va dichiarato inammissibile per tale causa.2. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese del procedimento, né al pagamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, 19/09/2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308). Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicemb