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Sentenza — n. 5061/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on tardiness, ruling notification to appointed lawyer valid despite prior error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Armando Gaudino's appeal regarding the tardiness of a supervision court order. Although the defense argued the order was wrongly notified to a non-legitimate lawyer, the court found it was properly served to the officially appointed counsel, Antonio Morra. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: A procedural defect regarding notification to a non-legitimate lawyer does not invalidate the decision if the order was subsequently and correctly notified to the legitimately appointed defender, thereby interrupting the appeal period.

Parole chiave

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tardiness appeal notification defect legitimate defender supervision court procedural error appeal period cassation review rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. pen.
Sergio Lino Morra, non ha quindi avuto conoscenza della fissazione di udienza e, pertanto, non ha mai avuto inizio la decorrenza dei relativi termini per l'impugnazione ex art. 35 -ter Ord.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Sergio Lino Morra, denunciando vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid
275636 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.
Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu
255304; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAUDINO ARMANDO nato a TORRE DEL GRECO il 12/11/1971 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da Armando Gaudino, detenuto in espiazione della pena di anni dieci, mesi uno eatbrni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata del 28/09/2018, con fine pena fissato al 10/04/2024, avverso il provvedimento del 22/01/2021 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva parzialmente accolto il reclamo formulato dal suddetto condannato ai sensi dell'art. 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per mancato rispetto dell'art. 3 della CEDU e gli aveva ridotto la pena di giorni 22, liquidandogli anche, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, la somma di euro 56.

2. Ricorre per cassazione Armando Gaudino, per il tramite dell'avv. Sergio Lino Morra, denunciando vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della omessa notificazione al difensore del suddetto provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità per tardività è stata poi erroneamente pronunciata, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al magistrato di sorveglianza è stata effettuata nei confronti dell'avv. Antonio Morra, dunque di soggetto non legittimato. Il difensore nominato, avv. Sergio Lino Morra, non ha quindi avuto conoscenza della fissazione di udienza e, pertanto, non ha mai avuto inizio la decorrenza dei relativi termini per l'impugnazione ex art. 35 -ter Ord. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò consegue che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del :15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311).

3. La difesa si duole della violazione di legge derivante dall'omessa notifica, all'avv. Sergio Lino Morra, dell'ordinanza del 24/11/2021 del Magistrato di sorveglianza di Napoli; tale provvedimento, infatti, sarebbe stato erroneamente notificato all'avv. Antonio Morra. L'ordinanza ora impugnata, invece, si assume regolarmente notificata all'avv. Sergio Lino Morra, in data 18 4/05/2023. 3.1. Dall'esame degli atti si evince che: - l'ordinanza n. 9649/2021 del 22/11/2021 del Magistrato di sorveglianza è stata notificata all'avv. Antonio Morra, nella veste di difensore nominato, il 26/11/2021; - il reclamo è stato presentato il 15/12/2021 ad opera dell'avv.

Sergio Lino Morra, evidentemente nominato in momento successivo alla decisione da parte del Magistrato di sorveglianza; - all'udienza del 10/05/2023 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli, inoltre, è stato presente l'avv. Antonio Morra; - l'ordinanza ora impugnata è stata notificata, in data 18/05/2023, all'avv. Sergio Lino Morra, attuale difensore del condannato. 3.2. Risulta infondato, pertanto, l'assunto difensivo posto a fondamento del ricorso, dato che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza risulta notificata a colui che, stando agli atti attualmente disponibili, risultava essere il difensore nominato dall'interessato, ossia l'avv.

Antonio Morra.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali. Così dec