Italian court dismisses prisoner's appeal as prior detention title exhaustion invalidates subsequent compliance request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner's request for compliance was filed after his original detention title had expired. The court held that the legal link between a compliance order and the specific detention period is ontological and functional, meaning the order loses effect once the initial sentence is fully served. Consequently, the tribunal correctly rejected the claim as the new detention stemmed from a separate precautionary measure, not the executed penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 5, Ord. Pen.; The compliance order loses validity if the original detention title is exhausted, as the legal bond between the order and the specific detention period is inseparable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile - sul rilievo dell'ormai avvenuto esaurimento del relativo titolo esecutivo - la richiesta di ottemperanza proposta da Alessio Attanasio.
2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, per il tramite dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen. In primo luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano mediante provvedimento presidenziale. Errata, inoltre, è la tesi secondo la quale una ordinanza che abbia accertato la violazione - in danno di un condannato - di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti possa divenire inefficace, nel momento in cui tale detenuto finisca di espiare la pena, pur rimanendo in stato di detenzione per diverso titolo; osta a tale interpretazione, infatti, il dettato dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti &internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.
Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 ss. del menzionato art. 35-bis Ord. pen. strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione.
2. L'art.35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. 2.1.
Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 ss. del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. Viene poi richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, nonché la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, onde consentire alle parti stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. 2.2.
È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini della inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti.2.3.
Alcun dubbio può allora suss istere - contrariamente agli auspici difensivi - circa la legittimità formale della procedura de plano adottata mediane l'impugnato provvedimento.
3. Nel caso di specie, Attanasio ha chiesto l'ottemperanza rispetto a precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, relativa ad accertata lesione di diritti soggettivi del condannato. 3.1. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso ontologico e funzionale, tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato. L'avvenuta scarcerazione - o, comunque, l'esaurimento del titolo esecutivo nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto di istanza di ottemperanza - determina dunque la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte e oggetto di reclamo a fini di ottemperanza. 3.2.
In ossequio a tale principio di diritto, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha giustamente ritenuto inammissibile l'istanza; ciò in quanto il provvedimento del quale Attanasio domandava l'applicazione, secondo lo strumento dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Cird. pen., era stato adottato sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito. Non vi è chi non rilevi, quindi, come tale titolo non possa dunque estendere la propria efficacia, rispetto a successivi titoli di detenzione di differente tipologia e che peraltro, nella fattispecie concreta, trovano scaturigine in sede cautelare e non esecutiva.
Esclusivamente il giudice al quale spetta la gestione del titolo cautelare, quindi, può essere individuato quale funzionalmente competente, in sede di vaglio in ordine alla possibile adozione di provvedimenti aventi contenuto sovrapponibile, rispetto a quelli invocati in sede di ottemperanza. 3.3. La cesura fra i diversi periodi di detenzione, in sostanza, esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, che sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico.
Una difforme impostazione concettuale, infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condannato istante una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni. La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, dato che il nuovo ingresso in carcere del ricorrente è stato determinato dall'emissione di un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena; spetta allora all'autorità procedente - e non al Tribunale di sorveglianza - assumere eventuali determinazioni.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi