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Sentenza — n. 5059/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal for non-compliance order due to expired detention title.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner's request for compliance with a prior supervision court order became ineffective after his release and subsequent re-detention. The petitioner argued that constitutional rights violations should remain actionable regardless of the change in detention status, but the court held that the legal basis for the original order—the specific sentence being executed—had been exhausted. Consequently, the court ruled that the supervision court lacks jurisdiction over the new, distinct detention arising from a precautionary measure, establishing a preclusive effect between different periods of imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 5, Ord. Pen.; The request for compliance (ottemperanza) under Art. 35-bis Ord. Pen. loses its legal effect if the original detention title is exhausted, precluding the supervision court from issuing orders for subsequent, distinct periods of detention.

Parole chiave

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ottemperanza procedure detention title exhaustion supervision court jurisdiction preclusive effect prisoner rights protection diritti del detenuto diritto di essere arrestato censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen.
pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen. In primo luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano con provvedimento presidenziale.
Art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 35-bis Ord. Pen.
L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art.
Art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014
del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione.
art. 666 cod. proc. pen
È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini della inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza costituzionale n. 26 del 1999
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile - sul rilievo dell'ormai avvenuto esaurimento del relativo titolo esecutivo - la richiesta di ottemperanza proposta da Alessio Attanasio.

2. Ricorre per cassazione Alessio Attanasio, per il tramite dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen. In primo luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano con provvedimento presidenziale. Errata è, inoltre, la tesi secondo la quale una ordinanza che abbia accertato la violazione - in danno di urli condannato - di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti possa divenire inefficace, allorquando tale detenuto finisca di espiare la pena, pur rimanendo in stato di detenzione per diverso titolo; osta a tale impostazione, infatti, il dettato dell'art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione ib e penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi' alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. 2.1.

Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela, rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 ss. del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione.

2. L'art. 35-bis Ord. Pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. 2.2.

Viene poi richiamata espressamente la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimenl:o di sorveglianza ed impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all'amministrazione penitenziaria interessata, nonché la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, onde consentire alle parti stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice. 2.3. È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini della inammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura "de plano" ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata "già rigettata (perché, n.d.r.), basata sui medesimi elementi", ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

In tali situazioni, il difetto dei presupposi:i richiesti dalla legge deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondite verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibili di condurre ad esiti opinabili e diversificati: l'eventuale adozione anticipata di decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l'interlocuzione dell'interessato nell'ambito del confronto dialettico tra le parti. 2.4.

Alcun dubbio può allora sussistere - contrariamente agli auspici difensivi - circa la legittimità formale della procedura de plano adottata mediane l'impugnato provvedimento.

3. Nel caso di specie, Attanasio ha chiesto l'ottemperanza rispetto a precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, relativa ad accertata lesione di diritti soggettivi del condannato.3.1. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso ontologico e funzionale, tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato. L'avvenuta scarcerazione - o, comunque, l'esaurimento del titolo esecutivo, nell'ambito del quale era intervenuto l'accertamento oggetto di istanza di ottemperanza - determina dunque la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte, poi divenute oggetto di reclamo a fini di ottemperanza. 3.2.

In ossequio a tale principio di diritto, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha giustamente ritenuto inammissibile l'istanza suddetta; ciò in quanto il provvedimento del quale Attanasio domandava l'applicazione, secondo lo strumento dell'ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., era stato adottato sotto l'impero di un titolo detentivo ormai esaurito. Non vi è chi non rilevi, quindi, come tale titolo non possa dunque estendere la propria efficacia, rispetto a successivi titoli di detenzione di differente tipologia e che peraltro, nella fattispecie concreta, trovano scaturigine in sede cautelare e non esecutiva.

Esclusivamente il giudice al quale spetta la gestione del titolo cautelare, in definitiva, può essere individuato quale funzionalmente competente, in sede di vaglio in ordine alla possibile adozione di provvedimenti aventi contenuto in qualche modo sovrapponibile, rispetto a quelli invocati in sede di ottemperanza. 3.3. La cesura fra i diversi periodi di detenzione, in sostanza, esplica un effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire valenza ultrattiva ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, che sono strettamente connessi all'esecuzione della pena in espiazione in un determinato momento storico.

Una difforme impostazione concettuale, infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condannato istante una sorta di "credito", spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti crinninogeni. La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, dato che il nuovo ingresso in carcere del ricorrente è stato determinato dall'emissione di un'ordinanza cautelare, nell'ambito di una fase del tutto distinta da quella dell'esecuzione della pena; spetta allora all'autorità procedente - e non al Tribunale di sorveglianza - assumere eventuali determinazioni.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della caus,a di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte c:ost., sentenza n, 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil