Criminal execution jurisdiction ruled to Appellate Court when final appeal sentence substantially modifies first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal's order granting execution continuation jurisdiction to the wrong court. The Tribunal had incorrectly assigned competence to itself, while the Appellate Court had issued the final, irrevocable judgment that substantially modified the first instance sentence by unifying crimes under continuation. The court held that when an appellate judgment structurally alters the original conviction, execution jurisdiction belongs to the appellate court, not the first instance tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 665 cod. proc. pen.; When the final appellate judgment substantially modifies the first instance sentence by unifying crimes under continuation, execution jurisdiction belongs to the appellate court, not the first instance tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: TIGANI LEONARDO nato a CINQUEFRONDI il 05/02/1983 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Sabrina Passafiume„ chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza del 28 marzo 2023 del Tribunale di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale Tigani Leonardo aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 6 novembre 2020, definitiva il 12 novembre 2021, e con sentenza del 15 gennaio 2019, definitiva il 31 maggio 2019. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dodici, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed euro 6.500,00 di multa.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza non era il Tribunale di Reggio Calabria, bensì la Corte di appello di Reggio Calabria, giudice che aveva emesso l'ultima sentenza divenuta definitiva (il 12 novembre 2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Costituisce, infatti, principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.
1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. L'indicato principio di diritto deve essere raccordato c:on la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che -- prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» — determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettandc, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.
Nel caso si specie, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al Tribunale di Reggio Calabria, bensì alla Corte di appello di Reggio Calabria, che,precedentemente all'adozione del provvedimento impugnato, aveva pronunziato la sentenza del 6 novembre 2020, definitiva il 12 novembre 2021, divenuta irrevocabile per ultima, anche con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo. In tale sentenza, la Corte territoriale non si era limitata esclusivamente a una riforma della sentenza di primo grado sotto il profilo della pena, ma aveva altresì riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, ponendo in essere una modificazione sostanziale del provvedimento di primo grado; ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, infatti, la sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e conseguentemente riducendo la pena inflitta, integra una modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, onde non può ritenersi semplice modificazione della pena che, a norma del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado (Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, deo. 1999, Biolzi, Rv. 2124550-01).
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d'ufficio, che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).
3. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte