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Sentenza — n. 5030/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against probation orders as lower court correctly applied security measures based on criminal danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected three separate appeals filed by defendants against a first-instance judgment imposing probation. The defense argued violations of specific articles regarding the application of security measures and insufficient reasoning, while the prosecution requested annulment. The court held that the appeals were admissible but ultimately infounded because the lower judge correctly applied the law and provided sufficient justification for the probation order based on the defendants' criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 228, 229 n. 1 cod. pen.; Art. 606, 616 cod. proc. pen.: When a judge imposes a security measure without prior agreement between parties, appeals are admissible for lack of reasoning, but dismissed if the judge correctly applied statutory principles and provided adequate motivation based on objective criminal danger.

Parole chiave

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security measures probation orders criminal danger appeals admissibility judicial motivation Cassation procedure defendants appeals aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 228, 229 n. 1 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; in caso diverso, è soggetta a ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore non è incorso nei vizi lamentati dai' ricorrenti e i ric:orsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Art. 111 Cost.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 448 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è soggetta a ricorso per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 445 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 111 Cost
Il difensore di Giuseppe Barbato deduce sia violazioni degli artt. 111 Cost., 125, 229, 448 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019
(Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PANARIELLO PASQUALE nato a GRAGNANO il 24/09/1992 VERDOLIVA LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/09/1992 BARBATO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/01/1962 avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/serp-,t(e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti degli imputati Panariello Pasquale, Giuseppe Barbato, Antonio Verdoliva, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, le seguenti pene: a Panariello, la pena di anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa; a Barbato, la pena di anni 3, mesi dieci reclusione ed euro 10.000,00 di multa; a Verdoliva, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Con la stessa sentenza, il Giudice applicava nei confronti di tutti gli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, ai sensi degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen.

2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione con atti distinti. 2.1. Il difensore di Pasquale Panariello deduce sia violazioni degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza. 2.2. Il difensore di Giuseppe Barbato deduce sia violazioni degli artt. 111 Cost., 125, 229, 448 cod. proc. pen., sia vizio di motivazione, in ordine all'applicazione della misura di sicurezza. 2.3. Il difensore di Luigi Verdoliva deduce violazioni degli artt. 125, 444, 445 cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, perché trattano la stessa tematica.

2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è soggetta a ricorso per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; in caso diverso, è soggetta a ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348 - 01).

3. Nel caso concreto in esame deve affermarsi, tenendo conto del principio richiamato, pienamente condivisibile, che i ricorsi sono ammissibili, perché l'applicazione della misura di sicurezza non fu concordata dalle parti, ma stabilita dal giudice ai sensi degli artt. 228 e 229, n. 1 cod. pen. Deve affermarsi, però, che i ricorsi sono infondati, perché dalla sentenza impugnata emerge che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia ed ha reso motivazione sufficiente in ordine all'appliicazione della misura di sicurezza. A fronte di pene detentive determinate in misura di 3 anni di reclusione per ciascuno degli imputati, infatti, il Giudice ha applicato nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata, come previsto dall'art. 229 cod. pen., e ha spiegato, pur concisamente, che la misura di sicurezza deve essere applicata in considerazione dell'obiettiva pericolosità dimostrata dagli imputati con il loro «agere» delittuoso.

4. In conclusione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore non è incorso nei vizi lamentati dai' ricorrenti e i ric:orsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos