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Sentenza — n. 4903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because rulings on functional jurisdiction in execution proceedings are not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's order transferring the case to the Tribunal was not subject to review. The appellant argued the Tribunal lacked competence, but the Court held that decisions solely determining jurisdiction in execution proceedings cannot be challenged via cassation. Consequently, the appeal was rejected without remittal, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 665 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: Decisions by a judge declaring functional incompetence and ordering the transmission of files to another judge in execution proceedings are not appealable to the Supreme Court under the principle of taxativity of remedies.

Parole chiave

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execution proceedings functional jurisdiction cassation inadmissibility transmission of files conflict of jurisdiction revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 129-bis cod. proc. pen.
Questi ha quindi proposto incidente di esecuzione, domandando l'accesso all'istituto della giustizia riparativa, a norma dell'art. 129-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
e mediante il quale lamenta vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 665 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 665 cod. proc. pen. L'errore contenuto nel provvedimento impugnato si annida - in ipotesi difensiva - nell'errata interpretazione di tale ultima disposizione codicistica, a norma della quale, in caso di annullamento con rinvio, è competente per il prosieguo il giudice del rinvio.
Art. 568, comma 2 cod. proc. pen.
275773, a mente della quale: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod.
Art. 28 cod. proc. pen.
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 129-bis cod. proc. pen
Questi ha quindi proposto incidente di esecuzione, domandando l'accesso all'istituto della giustizia riparativa, a norma dell'art. 129-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Vincenzo Perrone, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 665 cod. proc. pen.
art. 28 cod. proc. pen
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, Salamone
La Suprema Corte, infatti, può pronunciarsi sulla medesima questione, soltanto se investitane mediante conflitto (Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, Salamone, rv.
Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, Padoan
212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, Padoan, rv.
Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, Rizzo
230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, Rizzo, rv.
Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, Sergiacomo
233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, Sergiacomo, rv.
Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà
258865; si veda anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv.
Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato
pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv.
Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Boubacar
Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, deo. 2017, Belluzzo
256284; Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, deo. 2017, Belluzzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VMS MASSIMILIANO nato a TAVIANO il 28/05/1968 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce RITENUTO IN FATTO1. In data 09/01/2023, a seguito di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso in cassazione, è passata in giudicato la condanna alla pena di anni sei di reclusione, inflitta con sentenza del 23/02/2022 dalla Corte di appello di Lecce nei confronti di Massimiliano De Vitis. Questi ha quindi proposto incidente di esecuzione, domandando l'accesso all'istituto della giustizia riparativa, a norma dell'art. 129-bis cod. proc. pen. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha declinato la propria competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce.

2. Ricorre per cassazione Massimiliano De Vitis, a mezzo dell'avv. Vincenzo Perrone, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale lamenta vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 665 cod. proc. pen. L'errore contenuto nel provvedimento impugnato si annida - in ipotesi difensiva - nell'errata interpretazione di tale ultima disposizione codicistica, a norma della quale, in caso di annullamento con rinvio, è competente per il prosieguo il giudice del rinvio. In ragione di ciò, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la propria competenza ed entrare nel merito dell'istanza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, ritenuta competente. La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., infatti, fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis, che, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, attribuisce la veste di giudice dell'esecuzione al giudice di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'impugnazione, infatti, reagisce a provvedimento che - senza avere affrontato il merito della questione dedotta - si è limitato a riscontrare la incompetenza funzionale della Corte di appello di Lecce, in favore del Tribunale della medesima città. 2.1. Questa Corte, però, ha ripetutamente chiarito come il sistema processuale non consenta - in ossequio al generale principio della tassatività dei mezzi di impugnazione - la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione, con riferimento alle pronunce che decidono in ordine alla competenza del giudice adito.

La Suprema Corte, infatti, può pronunciarsi sulla medesima questione, soltanto se investitane mediante conflitto (Sez. 5, n. 671 del 25/11/1998, Salamone, rv. 212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, Padoan, rv. 230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, Rizzo, rv. 233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, Sergiacomo, rv. 258865; si veda anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Giampà, Rv. 275773, a mente della quale: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; nello stesso senso si è espressa anche Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803). 2.2.

Giova precisare come la regola generale sopra richiamata, ossia quella della non impugnabilità delle decisioni atte a determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza, operi anche in executivis, allorquando il provvedimento che si intenda contestare risulti adottato - con le forme dell'ordinanza - all'interno di un procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Boubacar, Rv. 256284; Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, deo. 2017, Belluzzo, Rv. 269312).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso decisione non ricorribile per cassazione; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ex art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. o c=2 O < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o c7) j spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle <=N (1) aTmende.