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Sentenza — n. 4902/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGO FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a ALIANO il 06/03/1958 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Regesto Legislator

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artt. 147 cod. pen; Sentenza — n. 4902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Mango ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte il 13/11/2023 e firmato anche dal difensore avv. Ghirardi. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

Parole chiave

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riduzione della pena sospensione di pena remissione della pena incendio colposo assassinio crimine

Disposizioni normative citate

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artt. 147 cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Mango, a mezzo degli avv.ti Nicola Tría e Amerigo Ghirardi, deducendo inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 147 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGO FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a ALIANO il 06/03/1958 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

o 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, in attesa di decisione su istanza di grazia, presentata da Francesco Mango, detenuto in espiazione della pena di anni cinque e mesi otto di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/09/2021, passata in giudicato il 10/11/2022, per i reati di incendio e duplice omicidio colposo, commessi nell'anno 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Mango, a mezzo degli avv.ti Nicola Tría e Amerigo Ghirardi, deducendo inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 147 cod. pen. e 684 cod. proc. pen. e omessa motivazione, in ordine alla subordinata istanza di detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Mango ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte il 13/11/2023 e firmato anche dal difensore avv. Ghirardi. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2