Court converts public prosecutor's cassation appeal into opposition for fine extinction, remanding to execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the Public Prosecutor's cassation appeal into an opposition proceeding and remitted the case to the execution judge. The prosecutor argued for the dismissal of the fine extinction request based on the defendant's voluntary evasion of the debt. The court ruled that the exclusive remedy for extinction of penalties is opposition, not direct cassation, to ensure a full review by the execution judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: The exclusive remedy for opposing a declaratory judgment on the extinction of a penalty is opposition before the execution judge, which precludes direct access to the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: DAHMID BOUJEMAA (CUI 0045608) nato il 28/08/1953 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto riqualificarsi l'impugnazione come opposizione e trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata dal Pubblico ministero, volta alla declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di euro cinquemila di ammenda, che era stata inflitta a Boujemaa Dahmid con sentenza del Giudice di pace di Torino del 06/07/2012 (pronuncia passata in giudicato il 16/10/2012), relativamente alla violazione dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il provvedimento reiettivo si fonda sull'essersi il condannato volontariamente sottratto alla esecuzione della pena, che ra già iniziata in data 10/06/2016 mediante l'iscrizione a ruolo del suddetto debito.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, in particolare dell'art. 172, quarto comma, cod. pen. e lamentando, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione.
3. Ìl Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
4. Il presente ricorso deve essere riqualificato quale opposizione, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione, per il prosieguo della procedura.
5. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ad oggetto l'estinzione della pena per decorso del tempo, materia rientrante tra le competenze previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale dettato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 676 cod. proc. pen. dispone che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell'esecuzione proceda a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima norma appresta lo strumento dell'opposizione, da presentare al medesimo giudice che si sia pronunciato sulla declaratoria di estinzione, il quale è tenuto a provvedere, secondo le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
Il rimedio dell'opposizione, inoltre, riveste un carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito, sia allorquando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto de plano, sia nel caso in cui abbia deciso previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. La ratio della norma, infatti, consiste nella volontà legislativa di apprestare una ampia tutela al privato, interessato ad ottenere la declaratoria di estinzione di una pena. Se fosse consentito esperire direttamente il ricorso in sede di legittimità, l'interessato stesso risulterebbe privato, però, della fase del riesame del provvedimento, ad opera del giudice dell'esecuzione; questi, contrariamente al giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un decidente di merito (fra tante, Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006;
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858). Invece di adire questa Corte, si sarebbe allora dovuto, più propriamente, attivare lo strumento dell'opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo del ricorso in cassazione.
6. Tenuto conto del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., questa Corte ritiene di dover procedere alla conversione dell'impugnazione proposta in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; consegue a tale decisione la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino. Così d