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Sentenza — n. 4899/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to applicant's lack of contact and failure to prove availability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Aurelian Ion's appeal against the denial of probation in social services, citing his lack of contact with the probation officer and failure to demonstrate availability. Ion argued that the lower court ignored evidence of his home suitability and failed to address his detention-at-home request, but the court found his initial petition only sought probation. The court ruled that Ion bore the burden to prove his reavailability and collaboration, which he failed to do, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 188 c.p.s.; Art. 190 c.p.s.: The burden of proving reavailability and collaboration lies with the applicant; a cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to provide evidence contradicting the lower court's finding of disinterest.

Parole chiave

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probation denial social services burden of proof detention at home applicant availability cassation appeal procedural default domicilio all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 188 c.p.s.
Art. 190 c.p.s.
Law n. 199 of 2010
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ION AURELIAN nato il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Aurelian Ion in data 18 giugno 2021 in relazione alla pena di dieci mesi di reclusione. Assegnato il procedimento al Tribunale di sorveglianza in composizione monocratica, ne era stata disposta la restituzione al Collegio a seguito della comunicazione dell'UEPE che il condannato, residente in Romania e affetto da COVID, aveva chiesto un differimento dell'incontro. Nonostante la notifica del 7 dicembre 2022 presso il domicilio eletto nell'istanza, nonché presso il difensore di fiducia, il condannato non aveva successivamente contattato l'UEPE, né si era presentato. L'istanza di misura alternativa è stata rigettata alla luce del disinteresse mostrato dal condannato e della sua assenza all'udienza.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Aurelian Ion, per mezzo del proprio difensore Avv. Vittorio Pesavento, articolando un motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge e carenze motivazionali del provvedimento impugnato. In primo luogo, ha lamentato la mancata pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare avanzata, in via subordinata all'affidamento in prova, con la medesima istanza oggetto della decisione impugnata. Peraltro, sussistevano tutti i presupposti per la concessione di tale diversa misura alternativa, per come risultante dalla nota dei Carabinieri del 5 dicembre 2022 che avevano accertato l'idoneità del domicilio indicato nell'istanza ai fini dell'esecuzione.

Tale annotazione non era stata oggetto di valutazione alcuna da parte del Tribunale di sorveglianza il quale aveva omesso di prendere in considerazione anche la sussistenza delle condizioni di cui alla legge n. 199 del 2010 per la detenzione domiciliare. Inoltre, quanto alla mancata ammissione all'affidamento in prova, ha lamentato la mancata dimostrazione dell'assenza di contatti del condannato con l'UEPE dopo il 7 dicembre 2022, anche alla luce della presenza di tutti gli elementi per contattarlo nella citata nota dei Carabinieri del 5 dicembre 2022.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.▪

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In relazione alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali il profilo di censura riguarda l'affermato disinteresse del condannato che, nel proporre ricorso per cassazione, evidenzia la mancanza di prova del fatto negativo dell'assenza di contatti con l'UEPE successivamente al 7 dicembre 2022. In tale data, incontestatamente, è avvenuta la notificazione per l'udienza davanti al Collegio giudicante. A fronte di tale dimostrazione e dell'affermato disinteresse del condannato per il programma trattamentale, era onere del ricorrente dimostrare di essere reperibile e di avere prestato la necessaria collaborazione ai fini della misura alternativa richiesta. Al contrario, il ricorrente si è limitato a contestare quanto riportato nel provvedimento impugnato senza offrire alcuna dimostrazione delle circostanze contrarie che sono rimaste meramente affermate.

3. Infondato anche il motivo di ricorso riferito alla omessa pronuncia in punto di detenzione domiciliare. Dalla verifica dell'istanza presentata il 17 giugno 2021 agli atti risulta che il condannato ha chiesto la sola misura dell'affidamento in prova e non quella diversa della detenzione domiciliare. Alla luce di tale circostanza, pertanto, correttamente il Tribunale di Sorveglianza di Torino non ha provveduto sul punto.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. O

P.Q.M.

ua O 7 -4- Ri al -•-,' Rg ,=. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen