Cassation annuls surveillance court order for lack of motivation regarding parole alternative eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro surveillance court's order rejecting Antonino Caridi's request for community service probation. The lower court rejected the measure based on the detainee's failure to admit guilt, despite acknowledging numerous positive behavioral indicators. The Supreme Court found this reasoning contradictory and insufficiently motivated, ruling that a positive prognosis requires only the initiation of critical self-reflection, not full admission of guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, 47, 27 Cost.; Ord. pen. artt. 13, 47; Il rifiuto dell'affidamento in prova al servizio sociale non è legittimato dalla mancata ammissione di colpevolezza, ma dalla valutazione di un processo di revisione critica avviato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARIDI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 01/06/1977 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Antonino Caridi, in espiazione della pena di anni 5 di reclusione per il delitto di estorsione commesso nel 2008 (con fine pena al 02710/2025). Osservava il Tribunale, premessa l'assenza di carichi pendenti e di elementi di collegamento con la criminalità organizzata, che dalla relazione di sintesi fosse emerso che la condotta carceraria del Caridi era stata regolare; dava atto della partecipazione del detenuto alle attività trattamentali propostegli e della sua frequenza ai corsi di formazione scolastica; ancora, sottolineava il Tribunale come il Caridi disponesse di un nucleo famigliare (costituito dalla compagna e due figli), e che l'UEPE aveva verificato, in caso di accoglimento dell'istanza, la disponibilità all'assunzione da parte di impresa edile di proprietà del cugino del detenuto.
Aggiungeva infine che il Caridí si dichiarava estraneo al delitto in espiazione, manifestando la volontà di chiedere la revisione del processo. Concludeva ritenendo necessaria la prosecuzione del trattamento intramurario, osservando come la carente revisione critica del proprio passato (continuando il detenuto a sostenere la propria innocenza), portasse ad escludere una prognosi positiva sulle possibilità di reinserimento del condannato nella vita sociale.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso Caridì, per il tramite del difensore, deducendo carenza di motivazione e violazione degli artt. 13 e 47 ord. pen. e 3 e 27 Cost.. Si duole il ricorrente che il Tribunale, in contrasto con i principi che disciplinano la materia, abbia respinto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla base del rilievo, ritenuto assorbente, della carente (ma, si sottolinea in ricorso, non mancante) revisione critica del proprio passato da parte del condannato, a fronte dei molteplici indicatori, tutti positivi, sottolineati dallo stesso Tribunale.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafìume, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per í quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 - 01;
Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154 - 01). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01;
Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). E' infine principio consolidato quello per cui non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; più recentemente sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019).3.
Dai principi poc'anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta contraddittoria avendo, da un lato messo in luce plurimi elementi positivi nel contegno post delictum di Caridi, pervenendo poi, in modo illogico, al rigetto dell'istanza sola sulla base di una carente revisione critica, derivante dalla mancata amissione di colpevolezza in ordine al fatto in espiazione. In conclusione, il Tribunale di Sorveglianza deprime la valenza degli elementi di segno positivo, omettendo di condurre un'analisi fondata sulla valutazione dei parametri stabiliti dalla giurisprudenza nomofilattica ed innanzi richiamati.
4. L'accertata carenza della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che dovrà nuovamente deliberare sulla richiesta della misura alternativa adeguandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio