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Sentenza — n. 4892/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order for omitting evaluation of specific detention period under Art. 35 ter.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Rome Surveillance Court's order for failing to evaluate the applicant's request regarding the detention period from July 2016 to July 2020. While the lower court addressed a later period, it completely ignored the earlier timeframe despite the applicant's specific argument. The court ruled this omission constituted a fatal lack of reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, necessitating a remand for a complete assessment.

Regesto Legislator

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Art. 35 ter ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: A surveillance court order is void if it fails to evaluate a specific request for sentence reduction based on degrading detention, requiring a remand to address the omitted period.

Parole chiave

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sentence reduction degrading detention lack of reasoning surveillance court remand for new trial proroga della carcerazione espulsione remissione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 ter ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo interposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone che aveva disatteso l'istanza di riduzione della pena per detenzione degradante ex art. 35 ter ord. pen..
Art. 606 c.p.p.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Celano, per mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, vizio motivazionale ex art. 606 co.1 lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELANO CLAUDIO nato a ROMA il 23/12/1964 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo interposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone che aveva disatteso l'istanza di riduzione della pena per detenzione degradante ex art. 35 ter ord. pen..

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Celano, per mezzo del difensore, deducendo, quale unico motivo, vizio motivazionale ex art. 606 co.1 lett.

e) c.p.p. per avere il Tribunale di Sorveglianza omesso di valutare le richieste afferenti il periodo di detenzione compreso fra il 25.07.2016 ed il 05.07.2020.

3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Luca Tampieri, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza impugnata ha mancato di dialogare con una fondamentale deduzione difensiva, pure specificamente proposta. Con l'originaria istanza, Celano aveva richiesto al Magistrato di sorveglianza di Frosinone una riduzione di pena per detenzione degradante in relazione ai periodi detentivi dal 25/07/2016 al 05/07/2020 e dal 06/07/2020 al 16/06/2022. Il Tribunale ha esaminato il reclamo proposto dal Celano, respingendolo, solo con riferimento al periodo dal 06/07/2020 al 16/06/2022 - profilo che non risulta attinto da alcuna censura -, omettendo invece ogni valutazione in ordine al periodo detentivo dal 25/07/2016 al 05/07/2020.

3. Tale omissione rende dunque necessario l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma perché provveda a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'omessa valutazione dell'istanza relativa al periodo detenzione decorso tra il 25/07/2016 e ilK 05/07/2020 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensor