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Sentenza — n. 4884/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order for continued crimes due to minimal sentence proximity to statutory minimum.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a Treviso execution order regarding continued crimes. The appellant argued the execution judge failed to motivate the penalty increases for satellite offenses. The court ruled that when a continued sentence is very close to the statutory minimum, mere reference to sentencing criteria suffices as motivation.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 133 c.p.: When the total sentence imposed for continued crimes is very close to the statutory minimum, the execution judge's reference to general sentencing criteria constitutes sufficient motivation, relieving the need for detailed justification of each increase.

Parole chiave

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continued crimes execution order statutory minimum penalty motivation Cassation inadmissibility adeguamento della pena altri capi d'accusa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
De Jesus Espinal Juan Carlos ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Treviso che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
282269), è anche utile ricordare che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 671 cod. proc. pen
De Jesus Espinal Juan Carlos ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Treviso che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 648 cod. pen
al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 24 dicembre 2013 in Grandate, giudicato dal Tribunale di Como con sentenza del 10 luglio 2018, definitiva il 25 settembre 2018;
art. 646 cod. pen
al reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., commesso in epoca successiva a ottobre 2013 in Mezzani, giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 26 settembre 2019, definitiva il 13 aprile 2019;
art. 497-bis cod. pen
al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., commesso il 20 novembre 2018 in Treviso, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 2 marzo 2020, definitiva il 20 ottobre 2021.
art. 133 cod. pen
282269), è anche utile ricordare che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE JESUS ESPINAL JUAN CARLOS nato il 02/02/1984 avverso l'ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lettersefit4a le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. De Jesus Espinal Juan Carlos ricorre avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Treviso che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 24 dicembre 2013 in Grandate, giudicato dal Tribunale di Como con sentenza del 10 luglio 2018, definitiva il 25 settembre 2018;

2) al reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., commesso in epoca successiva a ottobre 2013 in Mezzani, giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 26 settembre 2019, definitiva il 13 aprile 2019;

3) al reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., commesso il 20 novembre 2018 in Treviso, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 2 marzo 2020, definitiva il 20 ottobre 2021. Il giudice dell'esecuzione, evidenziata la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 3.700,00 di multa (l'errore di calcolo nell'ammontare complessivo della pena finale è stato corretto con provvedimento dell'8 marzo 2023), così quantificata: pena base di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato sub 1, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per la continuazione con il reato sub 2, ulteriormente aumentata di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con il reato sub 3.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver determinato la pena base, avrebbe quantificato gli aumenti di pena dei reati posti in continuazione senza offrire sul punto alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, considerando che, nel caso in cui venga applicato un aumento modico di pena - come nel caso si specie - l'obbligo di motivazione del giudice dell'esecuzione si attenua.In tema di reato continuato, infatti, se è necessario ribadire che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è anche utile ricordare che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha determinato la pena complessiva, individuando non solo il reato più grave stabilito per la pena base, ma anche calcolando l'aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l'entità dei singoli aumenti di pena, estremamente modesta rispetto alla pena minima edittale rispettivamente prevista.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in