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Sentenza — n. 4881/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order due to appellate court having exclusive competence as final judge of conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed an execution order issued by the GIP of Naples, arguing it lacked jurisdiction. The court found that the Appellate Court, having issued the final definitive judgment on June 8, 2022, which unified the crimes under the doctrine of continuation, held exclusive competence. Consequently, the execution order was annulled without remittal, and the case was transmitted to the Appellate Court.

Regesto Legislator

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Art. 665 cod. proc. pen.; The functional competence for execution belongs to the judge who issued the last irrevocable judgment, and an appellate reform integrating the crime under the doctrine of continuation constitutes a structural modification that precludes first-instance jurisdiction.

Parole chiave

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execution competence doctrine of continuation appellate reform functional jurisdiction nullity of execution order continuazione dell'esecuzione esecuzione delle pene proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., perché giudice competente a decidere sull'istanza doveva essere la Corte di appello di Napoli che, con sentenza del 15 giugno 2021, aveva riformato la sentenza del G.i.p.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, riconoscendo a Palmieri il vincolo della continuazione interna tra i reati accertati, nonché rideterminando la pena ex art. 599 -bis cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale Palmieri Giuseppe aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
art. 599 -bis cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, riconoscendo a Palmieri il vincolo della continuazione interna tra i reati accertati, nonché rideterminando la pena ex art. 599 -bis cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 15856 del 11/02/2014
Sez. 1 n. 33923 del 07/07/2015
Sez. 1 n. 5772 del 20/11/1998
Sez. 1 n. 31946 del 04/07/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: PALMIERI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/07/1986 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Alessandro Cimmino, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza con la quale Palmieri Giuseppe aveva richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 21 ottobre 2020, definitiva 1'8 giugno 2022, e con sentenza del 2 luglio 2019, definitiva il 28 maggio 2021, e dal Tribunale di Napoli con sentenza del 21 aprile 2010, definitiva il 23 marzo 2018.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., perché giudice competente a decidere sull'istanza doveva essere la Corte di appello di Napoli che, con sentenza del 15 giugno 2021, aveva riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, riconoscendo a Palmieri il vincolo della continuazione interna tra i reati accertati, nonché rideterminando la pena ex art. 599 -bis cod. proc. pen. agli altri imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo — anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, 3adid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.

Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). È necessario precisare, inoltre, che, ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'esecuzione, la sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado, unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e conseguentemente riducendo la pena inflitta, integra una modificazione di carattere strutturale e inerente al reato, onde non può ritenersi semplice modificazione della pena che, a norma del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., mantiene la competenza dell'esecuzione in capo al giudice di primo grado (Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998, dep. 1999, Biolzi, Rv. 2124550-01).

Nel caso di specie, pertanto, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Napoli, bensì alla Corte di appello di Napoli, che precedentemente all'adozione del provvedimento impugnato aveva pronunziato la sentenza definitiva 1'8 giugno 2022, che aveva modificato in modo sostanziale la sentenza di primo grado (avendo riconosciuto a Palmieri il vincolo della continuazione) e che era divenuta irrevocabile per ultima, con riferimento all'epoca di costituzione del rapporto esecutivo. Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d'ufficio, che impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775).

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere in merito all'istanza di Palemieri.

P.Q.M.

o Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. z A O -r: 9_ e e g) Così deciso il 27/10/2023 Ni < 03 cr,. --I cri Ci="4