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Sentenza — n. 4861/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order for fugitive, ruling notification to lawyer sufficient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the execution incident. The appellant argued that the Public Prosecutor's failure to issue a new execution decree for his fugitive status was procedural error. The court ruled that existing case law explicitly excludes the requirement for a new decree when a condemned person is irrecoverable, making the notification to the lawyer legally sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 656 comma 8-bis c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: In execution proceedings, the public prosecutor may renew notification to the defender even if the condemned is irrecoverable, as a new execution decree is not required in such cases.

Parole chiave

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execution proceedings irrecoverable defendant notification to defender procedural error Cassazione appeal carcerazione cautelativa sospensione dell'ordine espulsione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 656 comma 8-bis c.p.p.
presso il difensore - in pari data - l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021 e, preso atto della mancata presentazione nei termini di istanze ex art. 656 comma 5 cod.
Art. 159 c.p.p.
affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevando come, accertata - e dichiarata il 06/09/2021 - l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore di Rovigo aveva notificato ex art. 159 cod.
Art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.
pen., ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 295 c.p.p.
Art. 656 c.p.p.
presso il difensore - in pari data - l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021 e, preso atto della mancata presentazione nei termini di istanze ex art. 656 comma 5 cod.
art. 159 cod. proc. pen
affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevando come, accertata - e dichiarata il 06/09/2021 - l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore di Rovigo aveva notificato ex art. 159 cod. proc. pen.
art. 656 comma 5 cod. proc. pen
presso il difensore - in pari data - l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021 e, preso atto della mancata presentazione nei termini di istanze ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., il 07/10/2021 aveva revocato il decreto di sospensione e ripristinato l'ordine di esecuzione.
art. 159 cod. pen
il quale, successivamente alla dichiarazione di irreperibilità del condannato, ha provveduto a notificare il già emesso ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 159 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017
Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018
272054; da ultimo: Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018 dep.
Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019
276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DAKI OUTMAN nato il 29/11/1991 avverso l'ordinanza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

• 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Outman Daki, volto ad ottenere la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevando come, accertata - e dichiarata il 06/09/2021 - l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore di Rovigo aveva notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore - in pari data - l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021 e, preso atto della mancata presentazione nei termini di istanze ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., il 07/10/2021 aveva revocato il decreto di sospensione e ripristinato l'ordine di esecuzione.

2. Ricorre Outman Daki, a mezzo del difensore avv. Giovanni Marchese, che denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 commi 1, 2, e 8 bis, 159, 160 comma 4, 161, 295 commi 1 e 2 e 656 commi 5, 8 e 8 bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen.. Sostiene in sintesi il ricorrente che l'accertata irreperibilità del Daki avrebbe reso necessaria, da parte del Pubblico ministero, l'adozione di un nuovo provvedimento di esecuzione con contestuale decreto di sospensione da notificare al difensore: si duole quindi dell'irritualità della procedura adottata dal P.M., con conseguente inefficacia del provvedimento di esecuzione.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo: Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411).

3. Ciò premesso, nel caso di specie del tutto correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rilevato come nessuna norma imponga al Pubblico ministero la emissione di un nuovo decreto di esecuzione in caso di condannato irreperibile: ne consegue che la procedura adottata dal P.M. il quale, successivamente alla dichiarazione di irreperibilità del condannato, ha provveduto a notificare il già emesso ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 159 cod. pen. è stata pienamente conforme al disposto normativo. Quanto alle generiche doglianze inserite in ricorso circa l'adeguatezza delle ricerche svolte per l'emissione del decreto di irreperibilità, esse non risultano essere confluite in alcun specifico motivo di ricorso; in ogni caso, come sottolineato dal Procuratore generale, dette doglianze si appalesano del tutto inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta con il ricorso, e quindi non valutate dal giudice dell'esecuzione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Co