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Sentenza — n. 4305/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4305/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato in parte il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di Roberto PISANO dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data 24 gennaio 2019 n. 30.233/2018 R.E.S., ordinando la rimozione dallo stesso del riferimento alle sentenze del GUP del Tribunale di Palmi in data 23 gennaio 2008, irrevocabile 1'8 luglio 2008, e della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 19 settembre 2007, irrevocabile il 27 maggio 2008, perché il rapporto esecutivo si era già esaurito.

Regesto Legislator

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art. 663 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4305/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi che denuncia la violazione di legge poiché l'inserimento delle indicate sentenze nel provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell'art. 663 cod. proc. pen., in considerazione della sopravvenuta revoca dell'indulto concesso anche in relazione alle indicate sentenze.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali pena complementare riesame dell'entità pena esecuzione delle pene e delle misure riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 663 cod. proc. pen
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi che denuncia la violazione di legge poiché l'inserimento delle indicate sentenze nel provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell'art. 663 cod.
art. 626 cod. proc. pen
C) Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore -_ generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: PISANO ROBERTO nato a GIOIA TAURO il 11/07/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato in parte il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di Roberto PISANO dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data 24 gennaio 2019 n. 30.233/2018 R.E.S., ordinando la rimozione dallo stesso del riferimento alle sentenze del GUP del Tribunale di Palmi in data 23 gennaio 2008, irrevocabile 1'8 luglio 2008, e della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 19 settembre 2007, irrevocabile il 27 maggio 2008, perché il rapporto esecutivo si era già esaurito.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi che denuncia la violazione di legge poiché l'inserimento delle indicate sentenze nel provvedimento di cumulo era obbligatorio, alla luce dell'art. 663 cod. proc. pen., in considerazione della sopravvenuta revoca dell'indulto concesso anche in relazione alle indicate sentenze.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 30233 del 2018 R.E.S. della Procura di Palmi è fondato sul principio dell'unità del rapporto esecutivo che si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197). Detto provvedimento, infatti, tiene conto, per espressa previsione di legge, del provvedimento di revoca dell'indulto emesso in data 17 maggio 2018 dalla Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione. L'indulto, effettivamente, era stato considerato nel provvedimento di cumulo n. 372/2008 che riguarda le due sentenze oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di Palmi, sicché è dei tutto legittimo che le sentenze in questione siano nuovamente poste in esecuzione. 3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché emessa in violazione di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. C) Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore -_ generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso