Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4303/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for early release due to procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mirco Folli inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Folli challenged a lower court's rejection of his early release request, arguing the judges ignored his positive conduct and previous successful permissions. The court rejected this because the appeal was procedurally flawed, focused on a different time period than the contested decision, and merely repeated arguments without specific legal criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is de-assial, proposes generic complaints not expressly stated in the statute, or reiterates arguments already examined in the lower court without specific criticism of the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal procedural inadmissibility de-assial appeal generic arguments Cassa delle ammende supervision court legal fees autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile perché denuncia la violazione di legge, ma in realtà, propone una critica generica alle argomentazioni dei giudici di merito, sicché introduce doglianze che riguardano l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
103 d.P.R. n. 230 del 2000
354, 103 d.P.R. n. 230 del 2000 e 125 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOLLI MIRCO nato a PARMA il 08/07/1969 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Mirco FOLLI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 30 agosto 2022, con la quale, per la parte che ancora qui interessa, è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativa a due semestri (dal 13 gennaio 2021 al 13 gennaio 2022).

2. Ricorre Mirco FOLLI, a mezzo del difensore avv. Stefano Turetti, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, 103 d.P.R. n. 230 del 2000 e 125 cod. proc. pen., "quantomeno con riferimento al semestre, dal 13 gennaio 2022 al 13 luglio 2022". I giudici di sorveglianza non hanno tenuto conto del percorso, positivamente svolto dal detenuto, salvo l'inosservanza delle prescrizioni del permesso premio, e della precedente fruizione di analoghi permessi, con esito positivo, nonché dell'impegno dimostrato durante il periodo di detenzione, come risulta dalla relazione di osservazione.

3. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 3.1. Anzitutto, il ricorso è de-assiale perché, pur denunciando il provvedimento impugnato con riguardo all'intero periodo oggetto del giudizio (dal 13 gennaio 2021 al 13 gennaio 2022), indica un diverso ambito temporale che attiene al semestre successivo (dal 13 gennaio 2022 al 13 luglio 2022). 3.2. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile perché denuncia la violazione di legge, ma in realtà, propone una critica generica alle argomentazioni dei giudici di merito, sicché introduce doglianze che riguardano l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non espressamente enunciato. 3.3.

Il ricorso è, infine, inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. In particolare, come correttamente osserva il Procuratore generale, il ricorso ommette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, quanto al primo semestre, la violazione delle prescrizioni relative al permesso premio le quali hanno, secondo la logica conclusione cui sono giunti i giudici di merito, determinato la rescissione del rapporto fiduciario in quanto la violazione, non solo di carattere formale, è stata giudicata rilevante, quanto alla durata, e grave, quanto alle caratteristiche del comportamento, poiché il condannato aveva indicato di essersi recato dal dentista, ma il professionista ha negato di averlo mai avuto come paziente.

Quanto al secondo semestre, il ricorso omette di confrontarsi con la relazione di sintesi, i contenuti della quale sono riportati nel provvedimento collegiale, dalla quale emerge che il condannato ha proseguito in atteggiamenti minimizzanti, caratterizzati anche da risentimento e aperta rivendicazione, sicché logicamente valutati come indicativi della mancata adesione al trattamento e, perciò, ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende