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Sentenza — n. 4301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against surveillance court order reducing supervised liberty duration due to unified sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Saverio Foriglio's appeal against a Milan surveillance court order reducing his supervised liberty duration to two years. Foriglio argued violations of Articles 209 and 228 of the Penal Code regarding the application of two security measures and the assessment of social danger. The court held that the lower court correctly unified the security measures under Article 209 of the Code of Criminal Procedure and based its decision on concrete evidence of persistent social danger.

Regesto Legislator

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Art. 209 c.p.p.; Art. 209 c.p.: The unification of security measures under Article 209 of the Code of Criminal Procedure applies only when all relevant provisions are definitive and in execution, allowing the cognizing judge to reduce duration favorably without requiring a new unification by the surveillance court.

Parole chiave

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supervised liberty duration unification of security measures social danger assessment Code of Criminal Procedure penal security reduction appartenenza a una banda pericolo di reiterazione reati di comune pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 209 c.p.p.
Antonino Napoli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione dell'art. 209 cod.
Art. 209 c.p.
Antonino Napoli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione dell'art. 209 cod.
Art. 228 c.p.
per essere state applicate due misure di sicurezza, invece di una soltanto, nonostante l'avvenuta unificazione dei reati giudicati con le sopra indicate sentenze; - la violazione dell'art. 228 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 209 cod. pen
Antonino Napoli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione dell'art. 209 cod. pen.
art. 228 cod. pen
per essere state applicate due misure di sicurezza, invece di una soltanto, nonostante l'avvenuta unificazione dei reati giudicati con le sopra indicate sentenze; - la violazione dell'art. 228 cod. pen.
art. 209 cod. proc. pen
Il motivo è, quindi, manifestamente infondato: la misura di sicurezza è stata inflitta dal giudice della cognizione, unificando ex art. 209 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8133 del 18/02/2022. Amodio, Rv. 282684
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORIGLIO SAVERIO nato a CINQUEFRONDI il 08/03/1963 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Pasquale SERRAO D'AQUINO che ha concluso per l'inammissibilità dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Saverio FORIGLIO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pavia in data 21 aprile 2023 con la quale è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due a seguito della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2019 che, nel rideterminare la pena detentiva per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa e altro, ritenuta in continuazione con i precedenti fatti giudicati dalla sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 17 febbraio 2003 (che aveva applicato la misura di sicurezza per la durata di anni due), aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza per la durata di anni tre. I giudici di sorveglianza, nel dare atto che la precedente misura di sicurezza era stata eseguita per circa otto mesi (fino al 26 maggio 2009), hanno ritenuto la persistente pericolosità del condannato, unificando la misura di sicurezza e riducendone la durata ad anni due.

2. Ricorre Saverio FORIGLIO, a mezzo del difensore avv. Antonino Napoli, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione dell'art. 209 cod. pen. per essere state applicate due misure di sicurezza, invece di una soltanto, nonostante l'avvenuta unificazione dei reati giudicati con le sopra indicate sentenze; - la violazione dell'art. 228 cod. pen. perché i giudici di sorveglianza hanno unicamente fatto riferimento, per ritenere la pericolosità sociale, alla mancata dissociazione, peraltro attribuendo erroneamente al ricorrente l'affermazione che la 'ndrangheta non esiste, mentre questi ha unicamente affermato di non appartenere a nessun clan.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Come ha correttamente rilevato il Tribunale di sorveglianza, la censura relativa alla violazione dell'art. 209 cod. pen. è manifestamente infondata poiché l'unificazione dei reati giudicati con le sopra indicate sentenze, che ha comportato un complessivo trattamento sanzionatorio di diciannove anni di reclusione, ha pure riguardato la misura di sicurezza della libertà vigilata che il giudice della cognizione ha rideterminato nella misura di anni tre, a fronte dei due anni che erano stati applicati con la prima sentenza. 2.1. Orbene, della unificazione disposta in sede di cognizione non può più discutersi poiché ogni eventuale questione doveva essere dedotta con i motivi di impugnazione.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «è legittima l'applicazione da parte del giudice della cognizione di una misura di sicurezza di specie analoga a quella già in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato in riferimento a un diverso reato, operando l'obbligo di unificazione di misure concorrenti di cui all'art. 209 cod. proc. pen. solo quando le stesse siano tutte in esecuzione o debbano comunque essere eseguite e, quindi, quando i relativi provvedimenti siano divenuti definitivi» (Sez. 1, n. 8133 del 18/02/2022.

Amodio, Rv. 282684), proprio come è avvenuto nel caso di specie, residuando da espiare una porzione della prima misura di sicurezza applicata al condannato nel 2003. 2.1. Il motivo è, quindi, manifestamente infondato: la misura di sicurezza è stata inflitta dal giudice della cognizione, unificando ex art. 209 cod. proc. pen. una sentenza definitiva e quella oggetto del giudizio, rideterminandone, in senso favorevole al prevenuto, la durata.

3. Nessuna "unificazione" ex art. 209 cod. pen. doveva essere effettuata dal Tribunale di sorveglianza che, invece, ha correttamente proceduto ad accertare la persistenza della pericolosità, individuando la durata minima della misura di sicurezza cui deve essere data esecuzione. 3.1. Il ricorso contesta in modo generico e assertivo che il Tribunale di sorveglianza non abbia effettuato una concreta ed effettiva valutazione della pericolosità sociale, mentre il provvedimento illustra numerosi elementi di fatto (rilievo disciplinare del 20 gennaio 2020; assenza dell'avvio della riflessione sulle proprie condotte devianti; la negazione dei fatti per i quali è stato condannato, con attribuzione alle istituzioni delle responsabilità di ciò che accade ai "calabresi"; ricaduta nel delitto dopo la precedente sottoposizione alla libertà vigilata per soli otto mesi; recenti segnalazioni di polizia per violenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) dai quali ha desunto l'attuale pericolosità sociale.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s