Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after probation execution ended.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Luca Pigliacampo was declared inadmissible because the legal interest in the decision had ceased. The probation execution, which was the subject of the appeal, had already concluded on September 29, 2023, following the original order of March 14, 2023. The court ruled that since the execution was no longer pending, the appeal lacked the necessary standing to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The loss of interest in a cassation appeal due to the conclusion of the execution of the sentence renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pigliacampo Luca, nato a Giulianova il 05/09/1978 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Luca Pigliacampo in relazione a titolo esecutivo sospeso, ammettendo contestualmente il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. Ricorre Pigliacanno per cassazione avverso il diniego dell'affidamento in prova, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse. L'esecuzione della pena, iniziata in detenzione domiciliare, per effetto della decisione impugnata, il 30 marzo 2023, risulta infatti cessata il 29 settembre 2023.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così de