Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4282/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 6 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 20 aprile 2022 che aveva accolto il reclamo presentato da Vincenzo Pipitone, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord, pen., avente ad oggetto l'effettuazione di colloqui via Skype for business, in sostituzione del colloquio visivo mensile in presenza. L'Amministrazione aveva assicurato, in sostituzione del colloquio de visu, una telefonata aggiuntiva di dieci minuti. Il Tribunale ha ritenuto i video-colloqui una modalità legittima di effettuazione dei colloqui da parte dei detenuti, non solo per quelli in regime di media o alta sicurezza, ma anche per coloro ai quali si applica il regime particolare di cui all'art. 41-bis, ord. pen. Ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 4282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va richiamato e condiviso l'orientamento espresso con le recenti sentenze nn. 42651, 42652, 42653, 42654 del 28/09/2022 in tema di video colloquio sostitutivo del colloquio in presenza per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Sul punto, più di recente, anche Sez. 1, n. 6200 del 14/12/2022, dep. 2023, Mancuso, n.m. e Sez. 1, n. 34611 del 25/05/2023, Pulvirenti, n.m.

Parole chiave

Generato dall'IA
corrispondenza con il difensore difficoltà linguistiche condizioni della detenzione preventiva interrogatorio formale di testimoni udienza dibattimentale diritti del detenuto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di PIPITONE VINCENZO nato a TORRETTA il 05/02/1956 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio; L

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 20 aprile 2022 che aveva accolto il reclamo presentato da Vincenzo Pipitone, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord, pen., avente ad oggetto l'effettuazione di colloqui via Skype for business, in sostituzione del colloquio visivo mensile in presenza. L'Amministrazione aveva assicurato, in sostituzione del colloquio de visu, una telefonata aggiuntiva di dieci minuti. Il Tribunale ha ritenuto i video-colloqui una modalità legittima di effettuazione dei colloqui da parte dei detenuti, non solo per quelli in regime di media o alta sicurezza, ma anche per coloro ai quali si applica il regime particolare di cui all'art. 41-bis, ord. pen. Ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77. Si tratta, peraltro, di normativa la cui vigenza è stata estesa al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15. Le predette disposizioni non hanno subordinato la possibilità di chiedere l'effettuazione dei colloqui visivi a distanza ad alcun onere di allegazione. Solo la presenza di eventuali impedimenti di natura tecnica preclusivi della possibilità di assicurare le garanzie di sicurezza connesse al particolare regime detentivo in questione, potrebbero rendere concretamente inattuabile il diritto soggettivo del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari con la modalità indicata. Il Tribunale bolognese ha ritenuto, quindi, la sostituzione del colloquio visivo con la telefonata aggiuntiva tale da integrare la violazione di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. in ordine ai presupposti che legittimano lo svolgimento del colloquio con video-collegamento nel periodo di emergenza sanitaria. Nel caso specifico, il provvedimento autorizzativo della sostituzione del colloquio in presenza con quello in video collegamento sarebbe stato assunto senza che sussistessero le condizioni oggettive ed eccezionali alle quali è subordinato. Da ciò sarebbe derivato un difetto di adeguata motivazione, non avendo dato conto il giudice della ricorrenza della situazione che ha reso impossibile, o particolarmente difficoltoso, il colloquio in presenza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va richiamato e condiviso l'orientamento espresso con le recenti sentenze nn. 42651, 42652, 42653, 42654 del 28/09/2022 in tema di video colloquio sostitutivo del colloquio in presenza per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Sul punto, più di recente, anche Sez. 1, n. 6200 del 14/12/2022, dep. 2023, Mancuso, n.m. e Sez. 1, n. 34611 del 25/05/2023, Pulvirenti, n.m.

3. Sulla questione dei colloqui dei detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato, Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221 ha affermato il principio generale secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis.

E' stata data continuità ai precedenti arresti costituiti da Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 e Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279577 con i quali era stato già affermato il medesimo principio. Peraltro, la prima delle due sentenze conformi ha riguardato l'ipotesi che il soggetto con il quale il detenuto doveva avere il colloquio fosse, anch'egli, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord. pen. Risulta, allo stato, superato il difforme orientamento costituito da Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, Pesce, Rv. 275669 con la quale è stato affermato che è illegittimo il provvedimento di autorizzazione del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad avere colloqui audiovisivi con un altro detenuto (nella specie, il fratello) mediante il sistema della videoconferenza e l'impiego di tecniche comunicative di uso comune, difettando un'espressa disciplina normativa che, in relazione sia ai detenuti in regime ordinario che a quelli in regime differenziato, individui i presupposti di una siffatta forma di comunicazione a distanza e ne detti una specifica regolamentazione quanto agli strumenti da adottare in condizioni di sicurezza, ai poteri di controllo delle Autorità penitenziarie ed alle necessarie coperture di spesa.

Le esigenze di sicurezza della comunicazione sono garantite dalla previsione che il video colloquio avvenga da un altro carcere posto nelle vicinanze della residenza dei familiari e con l'utilizzazione di una piattaforma certificata e, quindi, secondo modalità già sperimentate dall'Amministrazione penitenziaria per i video colloqui dei detenuti del circuito di alta sicurezza, ma non in regime differenziato. La ratio dell'orientamento al quale si presta adesione è costituita dall'importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario e dall'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse «a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito» (Sez. 1, n. 42647 del 15/06/2022, Costa, in motivazione, ove è stata ribadita la natura «fondamentale» del diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti alla luce degli artt. 1, 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen., 29, 30 e 31 Cost., 8 Convezione EDU).

4. Occorre allora chiedersi se la condizione di emergenza pandemica dovuta alla diffusione o al pericolo di diffusione del Covid-19 integri la situazione di «impossibilità» o «gravissima difficoltà» rilevante ai fini dell'ammissibilità dei colloqui mediante video collegamento. La condizione è stata espressamente presa in considerazione dall'art. 221, comma 10, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77. La norma ha previsto che «negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018».

L'efficacia della disposizione è stata estesa, per effetto del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alla data del 31 dicembre 2021. In seguito, l'applicazione è stata prorogata alla data del 31 dicembre 2022 per effetto del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15. Alla luce della ricordata e condivisa giurisprudenza di questa Corte in punto di estensione dei colloqui in video collegamento ai detenuti sottoposti al regime speciale, deve ritenersi che la disposizione riportata trovi applicazione anche a coloro che sono ristretti secondo il regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. In tal senso è stato sostenuto espressamente che la disciplina è applicabile a tali detenuti potendo essere esclusi «i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato soltanto ove la relativa scelta sia realmente funzionale all'obiettivo primario dell'art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento», il che deve negarsi laddove, come nel caso di specie, debbano essere utilizzate apparecchiature già in uso all'Amministrazione.

In tal senso Sez. 1, n. 19826 del 09/04/2021, Attanasio, n.m., Sez. 1, n. 28615 del 20/05/2021, Gallo, n.m. ed altre conformi. Come è stato segnalato, la norma prevede che il detenuto che lo richieda possa effettuare il video colloquio che, nell'ottica del legislatore e, segnatamente, della specifica ragione ispiratrice di tutta la normativa ennergenziale che l'ha disciplinato e che ne ha esteso l'applicazione fino al 31 dicembre 2022, assolve alla funzione di individuare tale modalità di effettuazione dei colloqui quale alternativa a quelli in presenza.

In tale prospettiva, si ritiene che il legislatore abbia «compiuto una valutazione del contesto epidemiologico come suscettibile di costituire quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza che giustifica il ricorso al video colloquio» (Sez. 1, n. 42644 del 2022 cit.). La normativa speciale che ha prorogato al 31 dicembre 2022 la disciplina in rilievo nella presente fattispecie, ha sostanzialmente «compiuto una valutazione della condizione pandemica in termini tali da poter integrare quella impossibilità ovvero gravissima difficoltà al colloquio in presenza che giustifica il ricorso al video colloquio» (Sez. 1, n. 34611 del 25/05/2023, Pulvirenti, n.m.).

Nel caso di specie, è pacifico che il detenuto ha presentato la domanda di effettuazione dei colloqui visivi in periodo connotato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, avendo presentato il 5 febbraio 2021 reclamo avverso il diniego opposto dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di effettuare colloqui con l'applicazione Skype for business.

5. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso. Non può seguire la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processu