Cassation annuls revocation of suspended sentence due to judge's failure to verify prior suspensions via file review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bologna Tribunal's order revoking Roberto Raimondi's suspended sentence because the trial judge failed to verify prior suspensions through a proper file review. Raimondi argued that the revocation was illegal since the judge could not have known of the prior suspensions without further investigation, claiming a substantive res judicata should have barred the revocation. The Court ruled that the trial judge must have been able to discover these prior suspensions from the existing case file, and the revocation was permissible only if such facts were not evident in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma quarto, cod. pen.; Art. 168, cod. pen.; The revocation of a conditional suspension of sentence is legally permissible only if the existence of prior suspensions was not evident in the case file at the time of the original grant, requiring the execution judge to verify documentary evidence before ordering revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI ROBERTO nato a CARPI il 31/03/1968 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso; 40»•
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Roberto Raimondi con la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale in data 24/6/2015, irrevocabile il 9/10/2015, perché tale beneficio era già stato accordato in relazione ad altre due sentenze (decreto penale Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 25/10/2010, esecutivo il 14/01/2011, in relazione al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 con pena di mesi tre di reclusione sostituita con la multa di 3.420 euro, e sentenza del Tribunale di Modena del 17/9/2014, irrevocabile il 31/01/2015, in relazione al reato di c:ui agli artt. 113 e 590, comma secondo, cod. pen. con pena di mesi due di reclusione).
2. Roberto Raimondi ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo"tdenunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma terzo, e 164 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata verifica, mediante l'esame del fascicolo del giudizio di cognizione, della conoscenza dei precedenti ostativi alla concessione del beneficio da parte del Giudice della cognizione. Il motivo di impugnazione fa esplicito riferimento al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 37345 del 2015, p.m. in c. Longo, Rv. 264381 - 01.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che, al momento del riconoscimento del beneficio da parte del giudice della cognizione, l'imputato avesse già usufruito in occasione di due precedenti pronunce nei suoi confronti del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso non contesta t circostanza, risultante documentalmente, della causa ostativa, ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., alla concessione del beneficio, ma sostiene che la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., poteva essere disposta solo nel caso in cui il giudice, che aveva concesso, illegittimamente, la sospensione condizionale della pena, non avesse potuto conoscere la sussistenza della causa ostativa, dovendosi ritenere, in caso contrario, preclusa la revoca dal giudicato.
Il ricorso deduce la violazione di legge per non essere stata interpretata correttamente la norma penale nel senso che si debba ritenere formato il giudicato, sul punto relativo alla assenza di cause ostative al beneficio, nel caso in cui l'esistenza della causa ostativa fosse conoscibile dal giudice, che aveva concesso illegittimamente il beneficio, non solo mediante esame degli atti processuali, ma anche con ulteriore indagine istruttoria. Il tema, relativo all'interpretazione della nozione di "non conoscibilità" della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, è stato esaminato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite.
In particolare, la sertenza "Longo" ha precisato che, in relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili. Ne consegue che, se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa, non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.
Va quindi ribadito il principio di diritto, già affermato dalla sentenza "Longo", secondo cui «al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dei benefici». ag, 2,, -„ r-cr: C-rs 132,4, 2. Sulla base delle espresse considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bologna per rinnovata valutazione aderente al principio di diritto ora espresso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi