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Sentenza — n. 3780/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted murder and aggravated threat, upholding differentiated sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the conviction for attempted murder against one victim and aggravated threat against another was contradictory. The appellate court correctly differentiated the legal qualification based on the specific intent and circumstances regarding each individual, a distinction supported by the evidence. Consequently, the appeal failed to demonstrate any error in law or reasoning, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the lower court's differentiation of legal qualification for distinct victims within a single criminal episode is logically sound and not arbitrary, provided the distinction is grounded in the specific facts and intent demonstrated by the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal differentiated qualification attempted murder aggravated threat discretionary sentencing reati violenti reati contro la vita e l'integrità della persona crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. VI 28.5.1999 n. 8668
Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BETTAHER WALID nato il 22/11/1989 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo La ett di> (4-,-19,Ne-Se M °te( Vi;(-ri> restrLti) rowi-325: 0614_ at:feAk; udito>lifthsore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 novembre 2021 il Tribunale di Roma - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di Bettaher Walid in riferimento ai delitti di: duplice tentato omicidio, aggravato, commesso in danno di Iobbi Paolo e Lisi Andrea, in data 29 ottobre 2020. 1.1 La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 25 ottobre 2022 ha riqualificato la condotta tenuta nei confronti di Iobbi Paolo nel delitto di minaccia aggravata, confermando nel resto la prima decisione. La pena è stata determinata in anni otto di reclusione.

2. In sintesi, l'affermazione di responsabilità si fonda, per quanto emerge dalle due decisioni di merito, su:

a) il referto medico relativo al ricovero di Lisi Andrea, con grave ferita alla mano;

b) le risultanze relative al sopralluogo, con sequestro del machete utilizzato dall'imputato per aggredire il Lisi;

c) le dichiarazioni testimoniali rese dalle due vittime, nonché da Nota Cristina e da Malumbo Thomas. Nel valutare gli elementi di prova, i giudici del merito evidenziano che a seguito di un banale litigio (innescato da una aggressione portata dai cani del Bettaher al cane della Nota) verificatosi tra l'imputato e Iobbi Paolo, il Bettaher estraeva il coltello tipo machete e si scagliava contro lo stesso Iobbi ed il Lisi (che era intervenuto a sostenere l'amico). Il colpo era portato verso la testa del Lisi che, per difendersi, poneva le mani all'altezza del capo, restando in tal modo ferito. La Corte di Appello, in punto di qualificazione giuridica, ha confermato quella inizialmente contestata in rapporto al ferimento del Lisi ma ha ritenuto che la condotta posta in essere nei confronti dello Iobbi non rientri nello schema tipico del tentato omicidio, con diversa qualificazione del fatto in minaccia grave. E' stata, pertanto, rideterminata la pena, fermo restando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Bettaher Walid. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mantenuta qualificazione giuridica di tentato omicidio, quanto al segmento di condotta tenuta nei confronti di Lisi Andrea.Si afferma, in particolare, che la descrizione della condotta portata verso la persona dello Iobbi (riqualificata in minaccia grave) non era dissimile, per modalità, a quella portata verso il Lisi, il che rende contraddittoria la motivazione della decisione.

Se davvero la forza impressa al colpo di machete portato verso il Lisi fosse stata notevole, peraltro, il coltello avrebbe raggiunto il capo della vittima e non si sarebbe limitato a causare la ferita alla mano. Dunque le condotte erano simili e il diverso trattamento è illogico. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e assenza di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare gli elementi di segno positivo indicati dalla difesa. 2.3 Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria di replica del 14 ottobre 2023.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al primo motivo, non si apprezza la contraddittorietà argomentativa ipotizzata dalla difesa, quanto lo scrupolo motivazionale e valutativo della Corte di Appello. Il segmento di condotta contestato in termini di tentato omicidio in danno dello Iobbi soffre infatti di una quota di indeterminatezza descrittiva (essendo basato solo su una fugace descrizione proveniente dalla vittima), mentre la condotta portata nei confronti del Lisi ha trovato sostegno dimostrativo nelle risultanze di prova generica, che indicano la consistenza offensiva del gesto.

Da ciò sono derivate - in tutta evidenza - le considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado, del tutto logiche e agganciate ad un doveroso senso del limite, che ha condotto - pure a fronte di un contesto unitario e caratterizzato dall'utilizzo di uno strumento lesivo di altissima lesività - alla segnalata differenziazione in punto di qualificazione giuridica del fatto nei confronti delle due persone prese di mira. Per il resto, il ricorrente ripropone temi di merito (quanto alla idoneità dell'azione e al correlato elemento psicologico) scrutinati in modo coerente e logico nelle due decisioni impugnate.3.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Non è esatto affermare che la Corte di Appello, nell'esaminare la doglianza, non abbia valutato le emergenze (relazione comportamentale) segnalate dalla difesa in punto di evoluzione positiva della personalità. Più semplicemente, con giudizio in fatto non illogico, ha ritenuto simile aspetto recessivo in rapporto alle caratteristiche obiettive e alla gravità del fatto. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.

L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pe.n. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.

Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore