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Sentenza — n. 3724/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of public works penalty due to procedural preclusion and lack of force majeure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal filed by Giuliano Milotti against the revocation of his public works penalty. The defense argued that the failure to activate insurance coverage was a new fact not known during the revocation hearing, yet the court found the issue procedurally barred because it was not raised at the time of revocation. Consequently, the court held that requests to reinstate the penalty after revocation fall exclusively within the jurisdiction of the Supreme Court, not the execution judge, and no force majeure existed to excuse the late submission.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: A request to reinstate a public works penalty after its revocation is inadmissible before the execution judge and must be addressed to the Supreme Court, as the execution judge lacks functional competence to review such requests absent a declaration of non-existence of the enforceable title.

Parole chiave

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public works penalty revocation procedural preclusion force majeure requirement execution judge competence reinstatement of penalty rinascita della qualità d'assicurato disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato sospensione dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 175 c.p.p.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla pronuncia appena indicata, "in tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.
Art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs.
art. 175 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla pronuncia appena indicata, "in tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16063 del 10/03/2023, Rv. 284534
Sulla base di questa ricostruzione delle vicende procedimentali va richiamato il principio di diritto per il quale "contro l'ordinanza di revoca va proposto ricorso per cassazione, e non è ammissibile la richiesta di revoca della revoca" - Sez. 1, n. 16063 del 10/03/2023, Rv. 284534 -.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILO'TTI GIULIANO nato a MONFALCONE il 31/10/1966 avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Giuliano Milotti di riammissione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, dopo che la pena sostitutiva era stata revocata con provvedimento del 6 dicembre 2022. La circostanza della mancata attivazione da parte dell'ente "La Staccionata" della copertura assicurativa necessaria per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità avrebbe dovuto essere rappresentata all'udienza del procedimento per la revoca. La circostanza è stata tardivamente dedotta e non può più essere esaminata, per essere stata la revoca già disposta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giuliano Milotti, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente rifiutato di prendere in esame, in forza di una asserita e inesistente preclusione da cd. giudicato esecutivo, il dato, non conosciuto dal ricorrente al momento dell'udienza per la revoca della pena sostitutiva, che lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità non ebbe luogo soltanto perché l'ente "La Staccionata" non aveva provveduto all'attivazione della copertura assicurativa. Non avrebbe dovuto, pertanto, confermate la ordinanza del 6 dicembre 2022 di revoca della pena sostitutiva.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Come già ricordato nella esposizione in fatto, la revoca della sanzione sostitutiva è stata disposta con ordinanza del 6 dicembre 2022. Con ordinanza successiva, del 10 febbraio 2023, è stata dichiarata l'inammissibilità della istanza di riammissione ai lavori di pubblica utilità, in quanto riproposizione di questione già trattata e decisa. All'udienza di revoca la difesa non fu presente e nulla dedusse in ordine alla ragione della mancata attivazione del programma di lavoro di pubblica utilità. Sulla base di questa ricostruzione delle vicende procedimentali va richiamato il principio di diritto per il quale "contro l'ordinanza di revoca va proposto ricorso per cassazione, e non è ammissibile la richiesta di revoca della revoca" - Sez. 1, n. 16063 del 10/03/2023, Rv. 284534 -.

La domanda proposta dall'interessato non era dunque valutabile ad opera del giudice dell'esecuzione che, pertanto, ne ha correttamente disposto il rigetto. A ciò si aggiunga che, come precisato dalla pronuncia appena indicata, "in tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo".

Ed è da escludere che il ricorso in esame possa essere qualificato come richiesta di restituzione nel termine perché manca del tutto la prospettazione di un caso fortuito o di una forza maggiore come fattore impeditivo della tempestiva deduzione, nella sede preposta, della causa, non imputabile all'interessato, della mancata attivazione del programma di lavoro di pubblica utilità.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.