Cassation court dismisses appeal against parole tribunal's denial of home detention due to criminal personality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alfredo Blancato's appeal against the Catania parole tribunal's refusal to grant home detention and social service probation. Blancato argued the tribunal's reasoning was incongruous and ignored his positive rehabilitation efforts, while the prosecution claimed the decision was inadmissible. The court upheld the denial, ruling that the tribunal correctly assessed Blancato's criminal personality based on his history of recidivism and recent offenses, noting that the missing social worker report did not invalidate the overall negative prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.p.; Art. 174 c.p.p.: The parole tribunal must evaluate the criminal personality of the condemned, considering both antecedent and subsequent conduct, and the absence of a specific social worker report does not invalidate the prognosis if other elements support a negative assessment of social reintegration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Blancato Alfredo, nato a Catania il 27/12/1983 avverso l'ordinanza emessa il 03/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. v_9
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 3 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania, pronunciandosi nei confronti di Alfredo Blancato, rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano state presentate congiuntamente, in relazione alla frazione detentiva che il condannato doveva scontare, quantificata in dieci mesi e ventisei giorni.
2. Avverso questa ordinanza Alfredo Blancato, a mezzo dell'avv. Fabio Presenti, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive. Con queste doglianze, in particolare, si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti congiuntamente da Blancato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, tra l'altro valutato in assenza della relazione dell'UEPE competente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Alfredo Blancato è infondato.
2. Osserva il Collegio che il respingimento delle istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, presentate congiuntamente da Alfredo Blancato, veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Catania sulla base di un giudizio prognostico adeguato della personalità criminale del condannato, che non consentiva di valutare positivamente il percorso rieducativo intrapreso, anche alla luce dell'elevato numero di precedenti penali, così come segnalati nella nota trasmessa dalla Questura di Catania il 26 aprile 2023.
Tale dato anagrafico assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, anche dopo la condanna riportata per il delitto posto in esecuzione, Alfredo Blancato continuava a delinquere, tanto da essere segnalato all'autorità n giudiziaria, nel 2020 e nel 2023, per la commissione dei reati di cui agli artt. 650 e 337 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, al contempo, evidenziava che il ricorrente, nel corso del 2020, era stato attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per la commissione del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in relazione a una più ampia attività investigativa, riguardante l'operatività della consorteria mafiosa denominata Clan Bonaccorsi- Cappello, storicamente attiva nell'area urbana di Catania.
A fronte di questi, univoci, elementi negativi di giudizio, l'atto di impugnazione non individuava singoli profili del provvedimento denunciato da sottoporre a censura, ma tendeva a provocare, limitativamente, la rivalutazione dei presupposti per la concessione dei benefici dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare richiesti congiuntamente da Blancato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite nei suoi confronti. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo sul comportamento di Blancato su una valutazione della sua personalità criminale congrua e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, propedeutico alla concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi, prodromici alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva in termini negativi, nel rispetto della 3 k giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01;
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). La personalità criminale di Blancato, infine, induce a ritenere recessiva — pur non essendo irrilevante, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato — la questione relativa al vaglio della posizione del ricorrente effettuato in assenza della relazione UEPE di Catania. L'omissione censurata, a ben vedere, non vale a inficiare il giudizio prognostico negativo sulla posizione di Blancato, incentrato sui comportamenti antecedenti e successivi alla commissione del reato della cui esecuzione si controverte.
La relazione dell'UEPE, infatti, non rappresenta da sola, qualora mancante, una condizione ostativa alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, costituendo la stessa un parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione della magistratura di sorveglianza, nella prospettiva irrinunciabile di un giudizio prognostico sul reinserimento sociale del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735 - 01; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999,3ankovic, Rv. 214424 - 01).
3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Blancato, con la conseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna