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Sentenza — n. 3717/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses conflict of jurisdiction claim regarding appeal against archiving decisions by Peace Judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the conflict of jurisdiction raised by the Milan Peace Judge insubstantial and ordered the return of files. The Peace Judge argued that a monocratic tribunal's decision on an appeal against archiving was unenforceable because the 2000 disciplinary code requires such decisions to be made de plano without a hearing. The Court ruled that the monocratic tribunal's decision was validly issued under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure, which applies to appeals against archiving decisions by the Peace Judge, thereby maintaining the procedural system's integrity. Consequently, the Peace Judge is bound to execute the decision without challenging its substantive content.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; d.lgs. 274/2000: The appeal against archiving decisions by the Peace Judge is properly heard by the monocratic tribunal, rendering any claim of unenforceability due to procedural irregularities inadmissible.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction Peace Judge archiving monocratic tribunal appeal Code of Criminal Procedure procedural regularity

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v.
d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
2, d.lgs. 28 agosto 2000, n.
art. 410 bis cod.proc.pen
2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v.

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 34852 del 12.10.2020
Sez. V n. 34852 del 12.10.2020, rv 279980, secondo cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.

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Testo completo

la seguente SENTENZA fui (.sul ... r1..m_so proposto da: AMA_ o(-st d. Gks GOLA reZei-L4Q- i GIUDICE DI PACE DI MILANO Q.1-)L.Z 6).t.Lcd.R. ITZ -Pit›L-43 \ I• _agì -erraef so l'ordinanza del 31/05/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANO I udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA tt -o C-£1-1-4(-C-1) 112 '• -C i TAk.e.t 01-5 Gtt.a.o_ O r-44Z.U-QM.2.1z5 AALAA (4Q- 06*( T.)tt' 120 ljtj14-12' Ot: 010-79 Loz.3 W449-14-dif-014£.43ge Trattazione scritta. IN FATTO E IN DIRMO 1.

Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2023 il Giudice di Pace Milano ha sollevato conflitto di competenza in riferimento a quanto deciso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 aprile 2023. 1.1 In particolare, il GdP evidenzia che la decisione emessa dal Tribunale di Milano (in sede di reclamo avverso una decisione di archiviazione) non sarebbe in concreto eseguibile, posto che nel rito disciplinato dal d.lgs. n.274 del 2000 la decisione del GIP sulla opposizione alla richiesta di archiviazione va emessa de plano e non a seguito di udienza partecipata.

2. Ad avviso del Collegio la questione sollevata dal Giudice di Pace di Milano con la suddetta ordinanza non può qualificarsi in termini di conflitto di competenza. 2.1 Ed invero, la decisione del Tribunale Monocratico di Milano è stata emessa in sede di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell'art. 410 bis cod.proc.pen., disposizione di legge pacificamente applicabile anche ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (v. Sez. V n. 34852 del 12.10.2020, rv 279980, secondo cui ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica). 2.2 Si tratta, pertanto, di una decisione emessa in sede di impugnazione, che non si pone al di fuori del sistema processuale e che non può essere ritenuta abnorme, cui il Giudice di Pace è tenuto a dare esecuzione, non potendo sindacarne i contenuti.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Giudice di Pace di Milano. Così deciso in data 6 ottobre 2023 --,,, LP, o (7*s7...) CP.-- ,-