Cassation court dismisses appeal regarding application of new substitute penalty rules after final judgment formed before December 2022 cutoff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco D'Angiolella's appeal against a lower court order refusing to replace his existing substitute detention with public utility work. The appellant argued that transitional rules should apply retroactively to cases where the final judgment was formed between November and December 2022, claiming a constitutional violation of equal treatment. The court ruled that the specific transitional provision in Article 95 of Legislative Decree 150/2022 strictly limits new rules to cases where the judgment remained pending as of December 30, 2022, thereby excluding finalized judgments from modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 d.lgs. n. 150/2022; The transitional provisions of the new substitute penalty regime apply only to cases where the judgment was pending as of December 30, 2022, excluding final judgments formed prior to that date from modification to ensure legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANGIOLELLA FRANCESCO nato a SAN MARCELLINO il 28/02/1960 avverso l'ordinanza del 10/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~te le conclusioni del PG . , 1-3 FA"( .25) ,..vt_r_tm.t....413 1.7., rQ. pLe jt_ co.)-(4..3 v3 ›ek 2- Ck / --e-e -er Aci-e ULA3 .96pat spe otr)- 121-1 r / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 marzo 2023 il Tribunale di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da D'Angiolella Francesco, tesa ad ottenere la sostituzione della sanzione sostitutiva della semidetenzione (già in atto in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2022) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.56 bis della legge n.689 del 1981, come novellata dal d.ígs. n.150 del 2022. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che:
a) la disciplina transitoria di cui all'art.95 del d.lgs. n.150 del 2022 prevede la possibilità di applicare la nuova disciplina, ove più favorevole, solo nel caso in cui il procedimento risulti pendente (presso la corte di cassazione) alla data della entrata in vigore (30 dicembre 2022), mentre nel caso del D'Angiolella si è formato il giudicato in data 19 dicembre 2022;
b) in ogni caso, l'avvenuta applicazione della semidetenzione comporta esclusivamente (sempre ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022) la possibilità di conversione della sanzione nel nuovo istituto della semilibertà sostitutiva.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'Angiolella Francesco. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e si pone, in subordine, dubbio di legittimità costituzionale. Si rappresenta che, come è noto, la data di vigenza del digs. n.150 del 2022 era originariamente fissata al 1 novembre del 2022 e la proroga è stata operata con il decreto legge n.162 del 2022. Si propone, sul tema, una interpretazione 'costituzionalmente orientata', che porterebbe a ritenere possibile l'applicazione del novum normativo ai casi in cui la formazione del giudicato si è verificata tra il 1 novembre e il 30 dicembre del 2022.
In subordine si aderisce al dubbio di legittimità costituzionale del citato d.l. n.162 del 2022, già pendente in forza della ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 11 novembre 2022.2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge e si pone ulteriore dubbio di legittimità costituzionale. In rapporto alla seconda ratio decidendi, si contesta la ragionevolezza della disposizione transitoria che finisce con il favorire il condannato a pena detentiva, che, nei limiti di entità della pena, potrebbe accedere a tutte le ipotesi di pene sostitutive, rispetto al soggetto destinatario di sanzione sostitutiva della semidetenzione che può chiedere esclusivamente la conversione nella semilibertà sostitutiva.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo va rilevato che questa Corte di legittimità si è già pronunziata sulla questione dedotta, con arresti condivisi dal Collegio (si veda in particolare Sez. I n. 36885 del 4.7.2023, ric. Sedicini). Il differimento della data di vigenza del decreto legislativo n.150 del 2022, operato con il d.l. n.162 del 2022, ha comportato la conseguenza della 'assenza di vigenza' delle disposizioni innovative (contenute nel testo del d.lgs. n.150) sino al 30 dicembre del 2022, sicchè la disciplina transitoria dì cui all'art. 95 non può che essere interpretata nel modo in cui ha ritenuto di fare il giudice del merito.
La formazione del giudicato in un momento antecedente al 30 dicembre del 2022 determina, in sostanza, la non modificabilità dei contenuti della decisione irrevocabile da parte del giudice della esecuzione. 3.2 Né può accedersi al prospettato dubbio di legittimità costituzionale, risolto dal giudice delle leggi con la sentenza numero 151, depositata il 18 luglio del 2023. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'intervento adottato con il d.l. n.162 non si ponga in contrasto con il testo dell'art.77 comma 2 cost., in ragione della esistenza di adeguati presupposti in punto di straordinaria necessità e urgenza.
Inoltre, quanto al tema specifico del differimento della vigenza si è con nettezza affermato che la scelta di modulare - con un atto avente forza di legge - la vacatio legis di un diverso atto normativo non è di per sé costituzionalmente illegittima. Va pertanto ribadito che la intera disciplina di cui all'art.95 del d.lgs. n.150 del 2022 va letta in tale chiave, nel senso che la possibile applicazione delle nuove disposizioni di legge è correlata alla intervenuta (o meno) formazione del giudicato alla data del 30 dicembre 2022. Se in tale momento era pendente il segmento di giudizio innanzi la Corte di Cassazione l'applicazione delle nuove disposizioni è consentita anche dopo la formazione del giudicato, con istanza rivolta (entro trenta giorni dalla irrevocabilità) al giudice della esecuzione. 3.3 Quanto al secondo profilo di doglianza, non si ravvisa la possibilità di sollevare nuovo incidente di legittimità costituzionale, in rapporto al parametro della rilevanza ed alla stessa configurazione della domanda posta dalla difesa .
Ed invero, ad essere condizionante - per quanto sinora detto - è la formazione del giudicato in un momento antecedente al 30 dicembre 2022. Tale aspetto, per quanto sinora detto, preclude per tutti i soggetti condannati (sia a pena detentiva che a sanzione sostitutiva) l'accesso alle nuove disposizioni. In detta cornice, il secondo comma dell'art.95 del d.lgs. n.150 del 2022 regolamenta esclusivamente l'ipotesi in cui sia in corso di esecuzione (sempre al 30 dicembre del 2022) la sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, introducendo la temporanea ultrattività di una disciplina regolativa (di tali sanzioni sostitutive) che altrimenti sarebbe abrogata e offre la possibilità di transitare dalla semidetenzione all'affine istituto della semilibertà sostitutiva.
Si tratta pertanto di una disposizione ispirata al favor rei, che mantiene in essere temporaneamente le sanzioni sostitutive non più previste e che non determina la disparità di trattamento segnalata dalla difesa. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in