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Sentenza — n. 3714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of home detention due to factual re-evaluation by supervision judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The supervision judge revoked home detention because the appellant's violent assault at his mother's funeral demonstrated a lack of reliability and social danger incompatible with the alternative measure. The Court held that such factual assessments regarding the suitability of the measure fall within the discretion of the supervision judge and are not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter O.P.; Art. 678 cod. proc. pen.: The revocation of alternative measures is not based solely on legal violation but on the judge's discretionary assessment of whether the conduct is incompatible with the measure's continuation; such factual evaluations are immune from cassation review if logically motivated.

Parole chiave

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alternative measures revocation home detention supervision factual re-evaluation discretionary judgment inadmissible appeal social danger assessment violence at funeral revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter O.P.
Carla Calvi, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 47 ter O.P. e all'art.
Art. 678 cod. proc. pen.
e all'art. 678 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa nonostante l'episodicità della vicenda e la sua irripetibilità.
art. 678 cod. proc. pen
e all'art. 678 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa nonostante l'episodicità della vicenda e la sua irripetibilità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo
Come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv.
Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri
Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv.
Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli
256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv.
Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese
Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco
235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ULIANO SALVATORE, nato a MILANO il 24/05/1981 avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/11/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'esecuzione della pena presso il domicilio, applicata a Salvatore Uliano con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 28/6/2022 per un primo titolo esecutivo n. 421/2020, ed estesa ad un secondo titolo esecutivo (cumulo Pg Milano n. 779/2022 del 7/11/2022), già sospesa provvisoriamente con provvedimento del 3/3/2023. L'ordinanza in esame - riportato l'episodio occorso al funerale della madre del condannato in data 23/2/2023, in cui Uliano aveva aggredito Giuseppe Nasti per ragioni ereditarie, provocandogli lesioni al setto nasale - ha motivato la revoca per la mancanza delle condizioni di utile esperimento della misura alter- nativa a causa della manifesta inaffidabilità del condannato, il quale aveva violato le prescrizioni, integrando una condotta violenta ed aggressiva, omogenea rispetto a taluni suoi precedenti penali.

Ha altresì evidenziato che tale condotta denotava l'inidoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati, manifestando la pericolosità dell'Uliano e la sua incapacità di autocontrollo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Carla Calvi, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 47 ter O.P. e all'art. 678 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa nonostante l'episodicità della vicenda e la sua irripetibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è stato imperniato su motivi non consentiti in sede di legitti- mità, in quanto propone censure eminentemente fattuali e rivalutative, dirette a sollecitare un diverso apprezzamento della Corte su ambiti di merito riservati alla valutazione dei giudici della sorveglianza. 1.1. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza in ordine alla revoca della misura alternativa sia stata corretta e congrua- mente motivata. Come è stato ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;

Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca delle misure alternative non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 1.2.

Nel caso in esame, tali valutazioni sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa al recupero del condannato, e l'impugnata ordinanza ha specificato che la detenzione domiciliare non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva. Tale determinazione è corretta alla luce del principio per cui il Tribunale di sorveglianza deve dare conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657).

Nel solco di tale insegnamento, l'impugnata ordinanza ha individuato criticità nelle caratteristiche di personalità dell'Uliano e, pur dando atto delle pregresse vicende di conflittualità tra i due uomini, così da rendere decifrabile la reazione aggressiva dell'Uliano in danno del Nasti, ha ritenuto che ciò non valga ad escludere l'accertata pericolosità sociale del ricorrente, denotandone l'evi- dente incapacità di autocontrollo, elementi ritenuti pregnanti in senso negativo e tali da inficiare la finalità della misura extramuraria, manifestando l'inidoneità della stessa ad evitare ricadute recidivanti in condotte devianti ed illegali.

Va ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, la cui valutazione costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ott