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Sentenza — n. 3711/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls PGI extinction of crime due to illegal gun possession not qualifying for surrender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3711/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's decision extinguishing the crime based on the defendant's surrender. The prosecutor argued the illegal possession of a shotgun constituted a crime punishable by imprisonment, making surrender inadmissible, while the lower court incorrectly classified it as a minor offense. The court ruled that unreported possession of a shotgun is a felony under the 1967 Law, precluding the surrender mechanism and mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2, 7 legge n. 895/1967; Art. 162-bis cod. pen.; Art. 697 cod. pen.: The illegal possession of a shotgun constitutes a crime punishable by imprisonment, rendering the surrender procedure inapplicable and requiring the annulment of any judgment extinguishing the offense based on such surrender.

Parole chiave

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illegal possession of firearms surrender procedure inadmissibility crime vs contravention distinction annulment of extinction judgment unreported weapon possession violazioni della legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 7 legge n. 895 del 1967
Art. 162-bis cod. pen.
Dunque, l'oblazione è stata concessa, a parere del ricorrente, in assenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dall'art. 162-bis cod. pen. trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione e della multa e non di mera contravvenzione punita con pena alternativa (in tal senso richiamando Sez.
Art. 697 cod. pen.
895 del 1967 e non la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., come rubricata la richiesta di decreto penale di condanna.
Art. 521 cod. proc. pen.
Va, poi, preliminarmente, rilevato che vi è interesse all'impugnazione proposta, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria, la dedotta nullità ex art. 521 cod. proc. pen. attiene a pronuncia di estinzione del reato emessa in relazione a reato non oblabile.
Art. 459, comma 3 cod. proc. pen.
pen., sia in sede di emissione del decreto penale di condanna (che non avrebbe dovuto emettere, restituendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459, comma 3, del codice di rito:
Art. 464 cod. proc. pen.
895 del 1967 della detenzione del fucile descritto nella imputazione, emetterà i provvedimenti conseguenti ex art. 464 cod.
art. 697 cod. pen
895 del 1967 e non la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., come rubricata la richiesta di decreto penale di condanna.
art. 162-bis cod. pen
Dunque, l'oblazione è stata concessa, a parere del ricorrente, in assenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dall'art. 162-bis cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Va, poi, preliminarmente, rilevato che vi è interesse all'impugnazione proposta, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria, la dedotta nullità ex art. 521 cod. proc. pen.
art. 461 cod. proc. pen
Invero, la proposizione, da parte dell'imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 461 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 258683
Sez. 1 n. 21855 del 21/04/2004, rv 228515
Sez. 3 n. 44467 del 08/10/2009, Coppola, Rv 245216
Sez. 3 n. 44467 del 08/10/2009, Coppola, Rv 245216; sez.
Sez. 4 n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv 247844
44467 del 08/10/2009, Coppola, Rv 245216; sez. 4 n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv 247844).
Sez. 5 n. 2982 del 15/12/2011, Rv. 251940
Sez. 5 n. 2982 del 15/12/2011, Rv. 251940), sia — a seguito dell'opposizione proposta — in sede di ammissione dell'opponente all'oblazione di cui all'art.
Sez. 1 n. 8547 del 4/05/1984, Rv. 166100
Sez. 1 n. 8547 del 4/05/1984, Rv. 166100), e la relativa detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: FRAGAPANE GIUSEPPE nato a SANTA ELISABETTA il 29/03/1961 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, K. Tassone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha dichiarato l'estinzione del reato ascritto a Giuseppe Fragapane, secondo la contestazione previsto e punito dall'art. 697, comma primo, cod. pen. per intervenuta oblazione, relativo all'omessa denuncia all'Autorità di un fucile doppietta marca Choke calibro 12 con numeri di matricola di canna e carcassa meglio specificati nell'imputazione. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 697 cod. pen., 162-bis cod pen., 521 cod. proc. pen.

Si assume che la sentenza impugnata, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta oblazione del reato di detenzione di una doppietta calibro 12, non denunciata alla pubblica autorità, pur trattandosi di fucile e, quindi, da considerarsi arma comune da sparo. La sua detenzione non denunciata all'autorità di pubblica sicurezza, dunque, secondo il ricorrente, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967 e non la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., come rubricata la richiesta di decreto penale di condanna.

Si tratta di erronea qualificazione del fatto che non è stata rilevata dal giudice della cognizione, né in fase di emissione del decreto penale di condanna, né in sede di ammissione all'oblazione, né all'atto della pronuncia di estinzione del reato. Dunque, l'oblazione è stata concessa, a parere del ricorrente, in assenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dall'art. 162-bis cod. pen. trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione e della multa e non di mera contravvenzione punita con pena alternativa (in tal senso richiamando Sez. 1 </AUT>rv. 258683). 2.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, K.

Tassone, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 2 \rèA, 1.1.Nel caso di specie, infatti, l'oblazione attiene a caso non consentito, mentre la pronuncia impugnata dichiara l'estinzione del reato per intervenuta oblazione, a fronte di delitto, non oblabile. Va, poi, preliminarmente, rilevato che vi è interesse all'impugnazione proposta, tenuto conto che, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria, la dedotta nullità ex art. 521 cod. proc. pen. attiene a pronuncia di estinzione del reato emessa in relazione a reato non oblabile. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello è, dunque, legittimato a impugnare l'erronea estinzione del reato pronunciata dal Giudice.

Infatti, fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedito dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione non può prodursi alcuna estinzione definitiva del rapporto processuale, preclusiva della pronuncia giurisdizionale sul merito del reato e sulla corretta formulazione giuridica dell'imputazione (cfr. Sez. 1, n. 43230 del 4.11.2009, Rv. 245118, che ha accolto il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato l'estinzione per avvenuta oblazione del reato di omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle armi comuni da sparo detenute dall'imputato, oblazione che anche in quel caso era stata ammessa sull'erroneo presupposto che il fatto integrasse la contravvenzione (oblabile) di cui all'art. 38 del T.U.L.P.S. anziché il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).

Né all'accoglimento del ricorso può costituire ostacolo la circostanza che, nel caso in esame, l'imputazione (giuridicamente errata) ex art. 697 cod. pen. sia stata recepita nella richiesta di decreto penale di condanna. Invero, la proposizione, da parte dell'imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, con la conseguente formazione del giudicato sull'imputazione ivi cristallizzata, tanto che se la domanda di oblazione presentata contestualmente all'opposizione fosse stata dichiarata inammissibile dal Giudice, questi avrebbe dovuto comunque dare corso al giudizio conseguente all'opposizione, revocando il decreto opposto e l'eventuale ordine di esecuzione del decreto penale di condanna, che fosse emesso in conseguenza della rilevata inammissibilità dell'oblazione, integrerebbe un provvedimento abnorme (Sez. 1 n. 21855 del 21/04/2004, rv 228515;

Sez. 3 n. 44467 del 08/10/2009, Coppola, Rv 245216; sez. 4 n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv 247844). In definitiva, il decreto penale, per effetto dell'opposizione, è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale (ovvero, nel caso di una corretta ammissione all'oblazione, dal titolo negoziale di matrice unilaterale conseguente al pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen.). 1.2. Invero il fucile da caccia (tra i quali può essere ricompreso il fucile cd. doppietta del calibro descritto nella imputazione) è, pacificamente, arma comune da sparo (la giurisprudenza sul punto risale al 1984:

Sez. 1 n. 8547 del 4/05/1984, Rv. 166100), e la relativa detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che preclude in radice il ricorso all'istituto dell'oblazione. Il giudice è, dunque, incorso in un evidente errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione ex art. 697 cod. pen., sia in sede di emissione del decreto penale di condanna (che non avrebbe dovuto emettere, restituendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459, comma 3, del codice di rito:

Sez. 5 n. 2982 del 15/12/2011, Rv. 251940), sia — a seguito dell'opposizione proposta — in sede di ammissione dell'opponente all'oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., consentita solo per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, incorrendo, quindi, in un (ulteriore) errore sulla norma processuale consistito nel pronunciare (a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione) l'estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità. La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato, deve pertanto essere annullata senza rinvio; gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato in ordine alla qualificazione come delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione del fucile descritto nella imputazione, emetterà i provvedimenti conseguenti ex art. 464 cod. proc. pen. alla proposizione dell'opposizione al decreto penale e all'inammissibilità della domanda di oblazione, dando corso al giudizio nel quale dovrà porsi e affrontarsi, secondo le ordinarie regole processuali, il tema della corretta qualificazione giuridica del reato. 2.Segue l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di o Agrigento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione atti al J Tribunale di Agrigento - Ufficio GIP