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Sentenza — n. 3695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription violation, ruling statute of limitations did not expire at appeal date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired at the time of the appellate judgment. The appellant argued that prescription had already run, but the court found that a subsequent 18-month suspension period for the appeal proceedings extended the limitation timeline. Consequently, the appellate court correctly determined that no criminal episodes were extinguished by prescription by the date of its ruling.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations for criminal offenses is suspended by the judgment of appeal, meaning the limitation period does not expire until the suspension ends, and thus cannot be invoked to declare the appeal inadmissible if the limitation had not yet run at the time of the appellate decision.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription suspension of proceedings appeal judgment inadmissible appeal durata dell'infrazione estensione della procedura restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURO FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/10/1975 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del PG, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 7 marzo 2023, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Francesco Muro in ordine agli addebiti di cui agli articoli 2 e 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, per violazione del foglio di via obbligatorio del Questore del 5 agosto 2016, commessi sino al 3 agosto 2017. Ha quindi rideterminato la pena inflitta, per gli omogenei episodi della continuazione successivamente commessi, dal 5 agosto 2017 al 15 febbraio 2018, nella misura di tre mesi di arresto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Francesco Muro, che ha dedotto vizio di violazione di legge per l'omessa dichiarazione della prescrizione già maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello. L'ultima delle violazioni in contestazione è stata commessa il 15 febbraio 2018 e pertanto, già alla data della pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione era decorso.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. La Corte di appello ha correttamente dichiarato l'estinzione per prescrizione soltanto degli episodi criminosi commessi antecedentemente al 3 agosto 2017, giorno di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato il regime di prescrizione prevedendo, a seguito della sentenza di condanna in primo grado, una sospensione di diciotto mesi per il giudizio di appello. Con il computo, pertanto, di detta ulteriore sospensione, nessuno degli episodi successivi può dirsi estinto per prescrizione, e non certo alla data della pronuncia della sentenza di appello, resa il 7 marzo 2023.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso