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Sentenza — n. 3687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls a dismissal verdict due to total lack of written reasoning and remands to the Court of Appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor filed a cassation appeal against a preliminary ruling that acquitted Dong Yuyang, citing the document's complete absence of written reasoning. The defense argued for remittal to the first-instance judge, but the Court rejected this, affirming that a total lack of motivation constitutes absolute nullity. Consequently, the Court annulled the acquittal and remanded the case to the Court of Appeal of Ancona for a full retrial.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 604, c.p.p.: A criminal judgment entirely devoid of reasoning is absolutely null and must be annulled with remittal to the Court of Appeal, which is fully empowered to examine the merits ex novo.

Parole chiave

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absolute nullity of judgment total lack of reasoning remittal to Court of Appeal procedural nullity acquittal annulment motivi di cassazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Con un unico motivo, il Pubblico ministero lamenta la mancanza assoluta della motivazione della sentenza, stante la sua carenza grafica, e la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 604, c.p.p.
244118 che sul tema hanno avuto modo di precisare che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.
art. 604 c.p
244118 che sul tema hanno avuto modo di precisare che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov
Sez. 5 n. 1076 del 21/10/2022, Di Leila
Sez. F., n. 38927 del 19/08/2014, Rusu
283894; Sez. F., n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv.
Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Ben Nasr
261237; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Ben Nasr, Rv.
Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh
Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv.
Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Carrozza
Sez. U n. 3287 del 27/11/2008, R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESAROnel procedimento a carico di: DONG YUYANG nato il 29/05/1984 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il medesimo Tribunale, in data 7 febbraio 2023, assolveva Yuyang Dong dal reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Con un unico motivo, il Pubblico ministero lamenta la mancanza assoluta della motivazione della sentenza, stante la sua carenza grafica, e la conseguente violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., donde l'impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico osservato dal giudice emittente, con conseguente nullità assoluta del provvedimento.

3. Il Sostituto procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta in data 24 luglio 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Ancona.

4. La difesa dell'imputato, in data 25 luglio 2023, ha depositato memoria difensiva con la quale ha invocato l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, in ossequio al principio espresso dalla Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 4498 del 30 novembre 2010, Carrozza, Rv. 249103.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero è fondato e la sentenza dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.

2. La sentenza impugnata è effettivamente del tutto priva della motivazione posta a fondamento della pronunzia assolutoria ed è stata, dunque, emessa in violazione dell'articolo 125, comma terzo, del codice di procedura penale, la cui sanzione processuale è la nullità. Quanto all'interesse a impugnare, va qui richiamato il principio - che si condivide e ribadisce - secondo cui «È ammissibile il ricorso per saltum del Pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria totalmente priva, anche graficamente, di motivazione, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato, se non impugnato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata» (Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov, Rv. 265208).

Sotto altro profilo, osserva il Collegio che è solo in presenza di una motivazione (qualunque essa sia) che le parti possono articolare e dimostrare un concreto interesse alla impugnazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice competente per il giudizio di merito.

3. Quanto, poi, all'individuazione di quest'ultimo, ritiene il Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza ormai prevalente di questa Corte secondo cui «In ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio al giudice di appello, che, dovendo redigere ex novo la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito» (Sez. 5 n. 1076 del 21/10/2022, dep. 2023, Di Leila, Rv. 283894; Sez. F., n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237; Sez. 6, n. 43973 del 01/10/2013, Ben Nasr, Rv. 256923;

Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254132). Com'è stato chiarito nelle sentenze suindicate, l'opposto orientamento - secondo cui in caso di ricorso per saltum avverso una sentenza del giudice di primo grado del tutto priva di motivazione deve seguire la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non a quello di appello (Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010, Carrozza, Rv. 249103 ed altre ivi richiamate) - si pone in contrasto con l'orientamento espresso in Sez. U n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 che sul tema hanno avuto modo di precisare che la mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p. per i quali il giudice ddi appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo decidere nel merito e procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante.

Ebbene, secondo l'orientamento avversato sarebbe proprio tale aspetto a convincere dell'impossibilità di far regredire il procedimento in appello, giacché ciò che difetta - rispetto alla vicenda scrutinata dalle Sezioni Unite - sarebbe l'esistenza di un atto di appello che abbia devoluto un tema di merito al giudice del gravame, così da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado priva di motivazione, surrogandone i relativi contenuti nell'ambito della sfera cognitiva propria del rimedio dell'appello. In sostanza, si è ritenuto che, ove all'annullamento della pronuncia di primo grado, totalmente priva di motivazione, conseguisse la trasmissione degli atti alla Corte di appello, tale organo non potrebbe decidere nel merito, proprio perché nessuno si doluto del merito della decisione di primo grado.

E, tuttavia è stato contrariamente e condivisibilmente osservato (Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254132, citata) come sia proprio in tale affermazione che «si annida l'errore in cui è incorsa la giurisprudenza richiamata», poiché «il giudice di appello non è privo di devolutum, ma, al contrario, essendovi la necessità di redigere ex novo la motivazione mancante in primo grado, ha una devoluzione totale. In questo caso il giudice di secondo grado ha non solo il potere, ma anche il dovere di esaminare completamente nel merito la vicenda, redigendo una motivazione esauriente sotto tutti i profili».

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso