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Sentenza — n. 3338/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls probation revocation for insufficient reasoning on behavioral incompatibility with measure continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3338/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower tribunal's order revoking Ermano Baro's probation due to inadequate reasoning regarding his conduct. The defense argued that the tribunal mechanically revoked the measure without balancing the suspended business activity against the overall compliance shown in the social service report. The court held that revocation is not automatic upon violation and requires a specific evaluation of whether the breach is incompatible with the measure's continuation.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 11, Ord. pen.; The revocation of alternative measures is not automatic upon violation but requires a judicial evaluation of the specific conduct's incompatibility with the measure's continuation.

Parole chiave

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probation revocation alternative measures insufficient reasoning behavioral incompatibility judicial evaluation social service probation business activity violation garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47, comma 11, Ord. pen.
Deve, sul tema, ribadirsi che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord.
Art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ, modd.
art. 2195 cod. civ
pen.), in rapporto all'affermata incompatibilità della condotta censurata con la prosecuzione della misura e alla mancata rilevazione dell'assenza di gravità del comportamento in esame, con erronea applicazione dell'art. 2195 cod. civ., in punto di ritenuta sussistenza dell'attività di impresa.
art. 389 cod. pen
Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 389 cod. pen.
art. 662 cod. proc. pen
art. 2082 cod. civ
Tale analisi andava e va compiutamente svolta non obliterando che gli elementi identificativi dell'impresa commerciale di cui all'art. 2082 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri
Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv.
Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARO ERMANO nato a CAMERANO il 12/11/1953 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette le conclusioni del PG, OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; P

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 19 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha disposto la revoca a decorrere dal 20 maggio 2022 dell'affidamento in prova al servizio sociale a cui era stato ammesso Ermano Baro in forza di ordinanza resa da quell'Organo giudiziario il 19 gennaio 2022. Il Tribunale - dopo aver premesso che il Magistrato di sorveglianza di Ancona aveva il 28 marzo 2023 sospeso l'affidamento in prova - ha analizzato il contenuto delle informative di polizia giudiziaria acquisite e ha maturato il convincimento che Baro, nel corso dell'affidamento e dell'esecuzione delle pene accessorie irrigategli con la condanna per il delitto di bancarotta fallimentare, aveva ripreso a esercitare l'attività di impresa in violazione di quelle pene: posto ciò, i giudici di sorveglianza hanno ritenuto maturati i presupposti della revoca dell'affidamento in prova, in quanto l'attuazione della misura alternativa stava avvenendo in violazione delle pene accessorie in esecuzione a carico del condannato; quanto alla decorrenza, hanno reputato congruo fissarla al 20 maggio 2022, data in cui risultavano essere stati eseguiti i primi lavori in contrasto con l'inibizione scaturente dalle pene accessorie.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Baro chiedendone l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la carenza della motivazione nella parte in cui si sarebbe dovuto valutare il profilo dell'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della misura, anche in rapporto alle risultanze della relazione dell'UEPE. La difesa fa carico ai giudici di sorveglianza di avere applicato l'istituto della revoca in modo meccanicistico enfatizzando il comportamento censurato e omettendo di valutare se la gravità di tale comportamento fosse tale da pregiudicare la prosecuzione della prova, posto che la relazione UEPE aveva confermato l'ineccepibile condotta di Baro nello svolgimento dell'attività riparativa presso il Comune di Camerano e nel mantenimento dei rapporti con i Servizi sociali, rispondendo con puntualità alle convocazioni e chiedendo i debiti permessi per lo svolgimento delle varie attività lavorative: tali elementi avrebbero dovuto essere posti in bilanciamento con la ritenuta violazione. 2.2.

Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ, modd. (Ord. pen.), in rapporto all'affermata incompatibilità della condotta censurata con la prosecuzione della misura e alla mancata rilevazione dell'assenza di gravità del comportamento in esame, con erronea applicazione dell'art. 2195 cod. civ., in punto di ritenuta sussistenza dell'attività di impresa. Si sostiene che gli accertamenti di polizia non avevano affatto acclarato lo svolgimento da parte di Baro di un'attività di impresa, in quanto mancava il riscontro dell'organizzazione imprenditoriale all'uopo necessaria, ai sensi dell'art.2082 cod. civ., l'utilizzazione delle attrezzature di cui sopra apparendo affermata sulla base di un ragionamento soltanto presuntivo; invece, le dichiarazioni di Giuseppe Ghergo avevano evidenziato il carattere meramente occasionale della collaborazione prestata da Baro e, in ogni caso, non era emersa l'esistenza di un apparato aziendale alla base dell'attività dell'affidato, il quale nemmeno aveva avuto alle proprie dipendenze delle unità di personale; neanche era dato riscontrare il requisito della professionalità dell'attività da lui svolta, essendosi egli limitato a mettere a disposizione dei propri clienti, alla luce del sole, l'esperienza maturata nei molti anni di lavoro pregresso nel settore dell'edilizia; sicché la violazione contestata era restata tutta da verificare, anche sul piano dell'elemento soggettivo, in rapporto alle diverse interpretazioni del disposto dell'art. 2195 cod. civ. 2.3.

Con il terzo motivo si prospetta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stato posto a carico dell'affidato il fatto di avere operato con l'ausilio della Demeco Srl. La difesa evidenzia che la Demeco Srl, dopo un periodo di amministrazione controllata, aveva proseguito la sua attività in modo autonomo con un soggetto del tutto estraneo a Ermano Baro, unico punto di contatto con quest'ultimo essendo il dato per cui direttore tecnico della stessa era Ivano Baro, fratello dell'affidato, non coinvolto nell'attività distrattiva che aveva poi determinato la condanna di Ermano Baro: nell'espletamento delle indagini - e in particolare nell'acquisizione delle dichiarazioni di Nicosor Hotnogu, Antonino Di Martino, Giuseppe Ghergo, Costei Carstea, Silvio Sacerdoti, Bruno Fieramosca - i Carabinieri avevano confuso le posizioni di Ivano Baro ed Ermano Baro ed avevano finito per fornire una disamina travisante delle dichiarazioni dei suddetti informatori, come dimostrava anche la documentazione acquisita, da cui emergeva che l'affidato si era limitato a noleggiare i mezzi poi trasportati dalla Demeco Srl quando tali mezzi non erano forniti dai clienti, non avendone di suoi a disposizione.

In tal senso, la difesa ha richiamato, producendole in allegato al ricorso, le sentenze dimostrative dell'estraneità di Ivano Baro all'attività distrattiva per la quale l'affidato era stato condannato e dell'assenza di rapporti tra l'attuale legale rappresentante della Demeco Srl, Marco Bartozzi, ed Ermano Baro, che aveva soltanto partecipato alla costituzione della società stessa. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione dell'art. 389 cod. pen. e 3 \fà" il vizio della motivazione in punto di fissazione della decorrenza della revoca al 20 maggio 2022.

Si lamenta l'erronea individuazione della decorrenza proprio a cagione della viziata considerazione dell'avvenuto svolgimento di attività imprenditoriale da parte di Baro, attività in effetti mai svolta, sicché la determinazione discrezionale operata dal Tribunale per la fissazione della decorrenza non ha tenuto conto che i lavori sono stati eseguiti dall'affidato previa debita informazione agli organi della procedura e sono consistiti in opere di modesta entità, quali i lavori di scavo realizzati per conto della ditta Fieramosca.

3. Il Procuratore generale si è espresso per il rigetto dell'impugnazione, in quanto il Tribunale ha valutato in modo congruo la condotta contraria all'esecuzione delle pene accessorie messa in essere da Baro, mentre il ricorso si è risolto nel sollecitare una rivalutazione dei fatti in senso favorevole all'affidato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che l'impugnazione vada accolta per le ragioni di seguito esposte.

2. Giova osservare che, a ragione del provvedimento, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato era stato ammesso alla misura alternativa quando era in espiazione di pena detentiva avente fine alla data del 20 aprile 2025 per il reato di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale gli erano state irrogate anche le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizk) di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre, mesi due a decorrere dal 9 novembre 2021. Ciò posto, a innescare il provvedimento sospensivo della misura del Magistrato di sorveglianza di Ancona in data 28 marzo 2023 era stato l'esito degli accertamenti compiuti a più riprese dai Carabinieri di Camerano i quali avevano aalarato che l'affidato, lungi dal limitarsi a svolgere l'attività di consulenza, quale libero professionista, con mansioni prevalentemente intellettuali, aveva di fatto realizzato lavori edili e di vario genere, rientranti in una vera e propria attività di impresa.

Si è aggiunto che, nel supplemento di indagine, era stato accertato che Baro aveva anche operato con l'ausilio della Demeco Srl, risultata essere una società schermo, in quanto utilizzata - libera dai pregressi debiti - per la prosecuzione della medesima attività imprenditoriale già svolta dalla Tecno Demolizioni Srl, ossia la società di cui Baro era stato presidente del consiglio di amministrazione 4 O)/ e che era fallita, di guisa che l'affidato aveva effettuato altri lavori edili per i suoi clienti con i mezzi messigli a disposizione dalla suddetta società.

3. Precisato ciò, deve, in primo luogo, osservarsi che, non avendo il ricorrente sollevato una specifica contestazione sul tema, il Tribunale di sorveglianza pare aver dato per assodato che la pena accessoria evocata a parametro della violazione ascritta all'affidato sia in corso di esecuzione, in relazione al disposto di cui all'art. 662 cod. proc. pen. e dell'art. 51-quater Ord. pen.

4. Ciò posto e, in ogni caso, desumendosi - senza specifiche contestazioni - dal provvedimento di revoca che l'attività di natura imprenditoriale, che si fa carico a Ermano Baro di avere esercitato in via di fatto, non era fra quelle consentite con il provvedimento che aveva ammesso il condannato all'affidamento in prova, di guisa che la violazione, pur diversamente qualificata, non potrebbe dirsi per quel verso insussistente, occorre considerare che le deduzioni del ricorrente - come supportate dalla documentazione versata nel procedimento di merito e acclusa al ricorso per l'autosufficienza - risultano, in relazione alle questioni poste con il secondo e con il terzo motivo (da valutarsi unitariamente, per l'intima connessione che le accomuna), dotate di fondamento: ciò, nel circoscritto ma ineludibile senso che l'ordinanza impugnata appare aver analizzato in modo inadeguato la problematica (per un verso, avente portata rilevante e, per altro verso, connotata da oggettiva complessità) dell'effettivo svolgimento da parte di Ermano Baro, nel corso dell'affidamento in prova, di un'autonoma attività di natura imprenditoriale, a lui non consentita.

Deve constatarsi che, su tale importante snodo, il Tribunale si è limitato a recepire le conclusive indicazioni fornite dai Carabinieri di Camerano che avevano inquadrato le prestazioni rese dall'affidato nei lavori censiti come una serie di elementi dimostrativi del diretto svolgimento da parte sua di un'attività di impresa e avevano considerato la sua posizione come quella di soggetto che, in modo occulto, aveva continuato a operare in diretta funzione imprenditoriale quale dominus occulto della Demeco Srl. 4.1. Tuttavia, non risultano prese in considerazione le opposte prospettazioni svolte dalla difesa in merito al fatto che, alla base dell'indicazione fornita dalla polizia giudiziaria, era stata posta l'identificazione, in certa misura confusiva, fra il suddetto affidato, Ermano Baro, e suo fratello, Ivano Baro, pure sottoposto a procedimento penale per la vicenda relativa al fallimento della Tecno Demolizioni Srl ma assolto, al pari di Marco Bartozzi, attuale amministratore unico della Demeco Srl.In merito a questo tema, è stato ribadito dal ricorrente come le stesse informazioni dei Carabinieri avessero dato atto che Ivano Baro fosse e sia un dipendente (effettivo) dalla Demeco Sri.: sicché rispetto a tale specifico dato di fatto avrebbe dovuto verificarsi per esplicito la fondatezza - o meno - della deduzione che a lui, per il ruolo rivestito in Demeco, non al fratello Ermano Baro, erano da riferirsi i risvolti, aventi riflessi imprenditoriali, dei rapporti fra l'affidato e alcuni clienti, così come a tale stregua doveva valutarsi anche il dato che il recapito telefonico mobile della Demeco Srl era intestato a Ivano (non Ermano) Baro, dipendente della società.

Nella stessa prospettiva - in relazione alle deduzioni difensive - andavano verificate in modo puntuale, e non con il solo riporto delle conclusioni formulate dai Carabinieri di Camerano, le indicazioni fornite dal suddetto Bartozzi, legale rappresentante della Demeco Srl, nella parte in cui egli aveva riferito che la società da lui amministrata aveva funto da "terzista" nei confronti di Ermano Baro in tre occasioni, mettendo a disposizione un automezzo con conducente per consentire il trasporto di un escavatore che Ermano Baro doveva consegnare ad altri soggetti, in particolare all'impresa Leone di Ghergo Giuseppe & c.

Snc. Né i giudici di sorveglianza hanno compiuto alcuna valutazione specifica dell'ulteriore provvista dichiarativa acquisita dalla polizia giudiziaria, in riferimento ai molteplici soggetti già indicati dal ricorrente, con l'effetto che il provvedimento si è esposto alla censura di determinante genericità giustificativa, prima ancora che a quella di travisamento delle corrispondenti fonti di prova, pure sollevata dal ricorrente. Sempre in rapporto alla necessità di considerare - se del caso, contrastandole - le argomentazioni della difesa andavano valutati gli ulteriori dati (sempre riportati dai Carabinieri di Camerano) riferiti a epoca antecedente al fallimento da cui è derivata la condanna di Ermano Baro e comunque già vagliati nelle sentenze afferenti alle posizioni di Ivano Baro e di Bartozzi, al fine di verificare la fondatezza della conclusione che, nel periodo afferente all'attuale affidamento in prova, la Demeco Srl è stata una società schermo nelle mani di Ermano Baro, imprenditore occulto. 4.2.

I cennati elementi necessitavano e necessitano di un'analisi specifica, poiché la loro adeguata valutazione è destinata a segnare il discrimen fra attività di natura libero-professionale, a cui lo stesso provvedimento sottende essere abilitato Ermano Baro, e l'attività di natura imprenditoriale, ritenuta inibita all'affidato. Tale analisi andava e va compiutamente svolta non obliterando che gli elementi identificativi dell'impresa commerciale di cui all'art. 2082 cod. civ. sono costituiti dalla professionalità e dall'organizzazione, intesa come svolgimento 6 \P" abituale e continuo dell'attività, nonché dalla sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, ben potendo l'attività di impresa, valutata in concreto, non necessitare di mezzi materiali e personali rilevanti (Sez. 1, Civ., ord., n. 1466 del 18/01/2019, Rv. 652407 - 02).

5. Anche il primo motivo ha individuato una carenza effettiva dell'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata. 5.1. Deve, sul tema, ribadirsi che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 Ord. pen., rileva particolarmente l'aspetto valutativo del complessivo comportamento serbato dall'affidato onde pervenire a stabilire se la condotta o le condotte che hanno originato la revoca risultino incompatibili con il prosieguo della misura. Per vero, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01;

Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Sicché, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non è automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 - 01). 5.2.

Nel caso di specie, come ha fondatamente lamentato il ricorrente nel primo motivo, il Tribunale di sorveglianza non ha soddisfatto questo onere motivazionale, non avendo dato conto - anche in ragione della insoddisfacente verifica della sussistenza e dell'entità della violazione attribuita all'affidato - dell'incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità - o meno - del rilevato vulnus con la prosecuzione della prova, come essa si era concretamente dipanata fino a quel momento, secondo le modalità stabilite.Quindi, oltre alla carente motivazione in ordine ai connotati strutturali dello specifico comportamento inosservante, si deve constatare la mancanza di una percepibile valutazione compiuta avendo riguardo agli indici rilevanti per l'attuazione della misura e finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, fosse e sia da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen.

6. Pertanto, emerge l'ineludibile esigenza di una rinnovata, adeguata motivazione sulla sussistenza, la natura e, se del caso, lo spessore della violazione della disciplina attuativa dell'affidamento in prova ascritta a Ermano Baro, nonché della conseguente verifica, alla stregua di tutti gli indici acquisiti nel corso dell'esecuzione della misura, se la violazione in • thesi rilevata costituisca, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Corollario di queste considerazioni è, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al competente Tribunale di sorveglianza per il nuovo giudizio, da svolgersi - con intatta libertà valutativa, ma - nell'